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PDL 312

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 312



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO

Disposizioni in materia di requisiti di sicurezza degli edifici

Presentata il 29 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È ormai scaduto il termine entro il quale dovevano essere effettuati gli interventi di cui alla legge n. 46 del 1990, che prevedeva l'adeguamento degli edifici a determinati requisiti di sicurezza. Tale disciplina è ora confluita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che all'articolo 112 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle attività produttive per la fissazione dei termini relativi all'adeguamento degli edifici, ma l'entrata in vigore dell'articolo citato è stata posticipata al 1o luglio 2006. Pertanto non si è ancora provveduto a stabilire i necessari requisiti di sicurezza. Le costruzioni interessate sono spesso vecchie di molti anni (basti pensare a quelle situate nei centri storici) e il loro adeguamento comporta interventi di notevole complessità tecnica e di rilevante impegno economico (stime degli operatori del settore indicano in 1.500-2.500 milioni di euro l'onere a carico delle famiglie per l'adeguamento degli impianti domestici individuali a gas), che vanno necessariamente programmati secondo scadenze adeguate, anche tenendo conto dei vincoli posti dalle caratteristiche strutturali delle diverse tipologie edilizie e dell'insieme edificio-impianto. Anche la normativa tecnica, oggi riferita solo agli edifici nuovi, richiede verosimilmente la definizione di specifiche particolari, riferite agli edifici esistenti. Inoltre, una eventuale forte concentrazione temporale della domanda di interventi di adeguamento potrebbe creare distorsioni del mercato, con negative conseguenze sia sul piano dei prezzi che della stessa sicurezza.
      Tali difficoltà avevano già motivato la proroga fino al 30 giugno 1998 dell'obbligo all'adeguamento per gli immobili demaniali e per gli edifici adibiti ad uffici
 

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pubblici (tale proroga era contenuta in decreti-legge successivamente reiterati, ma mai convertiti). In ogni caso una eventuale proroga per l'adeguamento degli impianti domestici esistenti non derogherebbe all'obbligo di realizzare i nuovi edifici ed i nuovi impianti secondo le prescrizioni vigenti. Con la presente proposta di legge pertanto si intende:

          a) prorogare per un periodo significativo il termine per l'adeguamento degli edifici e degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990;

          b) superare i problemi di applicazione rispetto agli edifici esistenti, anche introducendo più precise specifiche per l'adeguamento degli impianti esistenti;

          c) scaglionare nel tempo gli adeguamenti in relazione alle diverse tipologie di impianto, sia di trasporto del gas all'interno degli edifici che di utilizzazione del gas (ad esempio: impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi di cottura dei cibi), in relazione alla diversa rilevanza ai fini della sicurezza, anche eventualmente tenendo conto della loro vetustà;

          d) evitare disparità di trattamento fra edifici pubblici e privati, che non si giustificano sul piano della sicurezza.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono fissati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1990, secondo il criterio della compatibilità dei requisiti di sicurezza previsti per gli edifici di nuova costruzione con le caratteristiche e con le strutture degli edifici esistenti.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede una differenziazione delle scadenze per l'adeguamento degli edifici e degli impianti in relazione alle diverse tipologie di impianto e alla loro vetustà, che comunque deve avvenire entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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