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PDL 313

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 313



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO

Nuove norme in materia di nomina dei segretari di seggio elettorale

Presentata il 29 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le vigenti norme che regolano le nomine a segretario di seggio elettorale, oltreché discriminanti, sono anacronistiche.
      I segretari, come si sa, sono scelti dai presidenti di seggio e spesso accade che a beneficiare della nomina siano loro amici o parenti.
      A ricoprire i ruoli di segretario, in pratica, sono sempre le stesse persone e non a torto la stampa nazionale ha evidenziato tale ingiustizia, invocando una riforma dell'intera normativa vigente in materia. C'è inoltre da rilevare che l'apporto economico che scaturisce dall'incarico di componente di seggio elettorale, mentre è sicuramente trascurabile per coloro che lavorano, non lo è per chi è disoccupato.
       La presente proposta di legge, al fine di superare le vecchie e discriminanti norme che conducono alla nomina prefissata dei componenti di seggio elettorale e di favorire, invece, quella di individui senza lavoro, prevede che i segretari di seggio elettorale siano scelti all'interno di graduatorie di soggetti idonei predisposte dai centri per l'impiego.
      È evidente che favorendo la nomina di individui senza lavoro non si risolve il problema della disoccupazione, ma si compie un atto di giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono apposite graduatorie di soggetti idonei, ai sensi del comma 2, a espletare le mansioni di segretario di seggio elettorale.
      2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadini italiani;

          b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

          c) essere residenti nei comuni appartenenti per competenza al territorio del centro per l'impiego o altro organo di cui al comma 1 ove si presenta la domanda;

          d) essere iscritti negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e classificati come inoccupati o disoccupati;

          e) non avere superato il quarantesimo anno di età;

          f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

      3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente. Alla domanda è allegata altresì autocertificazione che attesti lo stato di famiglia.

 

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Art. 2.

      1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate con cadenza annuale e sono inviate alla direzione provinciale del lavoro almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli al fine della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.


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