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PDL 254

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 254


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni concernenti il divieto di alcuni interventi estetici
sugli animali da compagnia

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Europa, il primo divieto di tagliare orecchie e coda ai cani risale al 1895, quando il Kennel Club inglese legiferò che «nessun cane nato dopo il 31 marzo 1895 può essere premiato in una manifestazione che si svolga secondo i regolamenti del K.C. se ha le orecchie tagliate». In alcuni Paesi del nord Europa, quali la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e la Danimarca è dagli anni '40 che le orecchie dei cani non vengono più tagliate.
      Molto più recentemente, e cioè tra il 1987 e il 1988, la questione tornò a essere considerata grazie a un'iniziativa del Consiglio d'Europa: nel novembre del 1987 alcuni Stati del Consiglio d'Europa, fra cui l'Italia, firmarono la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che all'articolo 10 vieta: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione delle unghie e dei denti. Il nostro Paese ha firmato tale Convenzione (ma non ha ancora provveduto alla sua ratifica), ma successivamente nessuno dei Ministeri preposti si interessò più dei primi due punti. A tutt'oggi è consentito, in esposizione, portare cani con orecchie integre o tagliate.
      Il problema del taglio delle orecchie affonda le sue radici nella selezione operata dall'uomo di cani che avevano funzioni prettamente pratiche (di guardia, di
 

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difesa, di attacco e di combattimento tra cani) e nel cui svolgimento il cane non doveva procurarsi ferite inutili o offrire all'avversario punti di presa.
      L'esemplare di razza nasce pertanto fin dagli albori come un'opera di selezione voluta dall'uomo, che ne altera l'estetica per i propri scopi. Essendo ormai venuti meno i motivi pratici che hanno fatto sorgere tale questione, non sussiste oggi la necessità di sottoporre l'animale a un intervento chirurgico a puri fini estetici.
      Il taglio delle orecchie, peraltro, resta un intervento chirurgico con tutti i rischi connessi, e soprattutto con delle fasciature postoperatorie (i cosiddetti «colletti») che vanno ripetute ogni otto giorni circa fintanto che l'orecchio non resta nella posizione voluta, procurando notevole fastidio all'animale. Non solo. Gli «incidenti di percorso» dell'intera procedura possono essere molti e di diversa origine e possono portare ad accanimenti estetici quali un secondo taglio o l'applicazione di protesi fisse all'interno delle cartilagini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.
      2. Nel rispetto della Convenzione di cui al comma 1, sono altresì vietati gli interventi di onisectomia nei gatti, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

Art. 2.

      1. Le gravi condizioni di salute degli animali di cui all'articolo 1 devono essere attestate per iscritto dal medico veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.

Art. 3.

      1. I trasgressori alle disposizioni di cui all'articolo 1 sono puniti ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
      2. I medici veterinari che violano le disposizioni di cui all'articolo 1 sono sospesi dalle loro funzioni per almeno trenta giorni se dipendenti da servizi sanitari pubblici e con la revoca della licenza per almeno trenta giorni se liberi professionisti.

 

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Art. 4.

      1. Ai fini dei controlli sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i proprietari di animali da compagnia e i medici veterinari devono essere in grado di dimostrare, esibendo la relativa documentazione e i referti veterinari, che le amputazioni delle orecchie o della coda dei medesimi animali e gli eventuali interventi di onisectomia sono stati effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.


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