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PDL 775

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 775


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Disposizioni per la tutela del settore marmoreo e lapideo

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia è una Repubblica delle autonomie nella quale le competenze sono ripartite tra regioni, province, comuni e Stato. È opportuno, tuttavia, riaffermare che lo Stato conserva la funzione, anzi, ha il dovere ineludibile di assicurare la coerenza tra gli interessi particolari locali e quelli più generali della Nazione. Per fare ciò occorre partire dal territorio e dalle sue risorse, perché si facciano volano di un armonico sviluppo della società e dell'economia italiane. La tutela dei prodotti provenienti dal territorio diventa, dunque, una sfida del presente e del futuro; ben si può dire che si tratta di una sfida di civiltà. L'Italia è peraltro presente in un mercato sempre più globale dove sono facili la produzione, la vendita e il trasporto di prodotti che riescono a essere ceduti in un regime di concorrenza dei prezzi: nel settore dei materiali lapidei, ad esempio, si è fatta fortissima la pressione di produttori esteri - quali Cina, India, Brasile e molti altri - che riescono a proporre sul mercato italiano ed europeo materiali a prezzi assolutamente competitivi rispetto a quelli nazionali. Non si tratta però di materiali della stessa qualità e si ingenera spesso una notevole confusione sulla provenienza di materiali similari ma che non hanno le stesse caratteristiche.
      La presente proposta di legge mira a introdurre una maggiore tutela per l'utilizzo dei materiali lapidei e marmorei, poiché l'utilizzo di questi pregiati materiali è, purtroppo, posto in pericolo dall'apertura al mercato estero che si pone in concorrenza con il settore estrattivo nazionale. Spesso, infatti, per lo svolgimento dei contratti di fornitura dei marmi, si utilizza la dicitura «tipo», seguita dal nome del prodotto utilizzato o dall'indicazione della sua origine. Questa generalizzazione, spesso, comporta l'avallo per l'utilizzo non del materiale prodotto in
 

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Italia, ma di un altro tipo, con simili (ma neppure sempre) caratteristiche morfologiche di provenienza estera. Dire, ad esempio, che un pavimento deve essere realizzato in granito «tipo Baveno» non significa in pratica che si debba utilizzare un granito proveniente dalle cave di Baveno - l'esempio è per ricordare il nome di una località dove da secoli si estrae un granito rosato di ottima qualità - ma sottintende la possibilità di usare un granito magari prodotto in Cina che abbia più o meno il colore di quello originario. È evidente che se questo materiale viene piazzato sul mercato ad un prezzo che magari non è neppure la metà di quello effettivamente di Baveno, significa danneggiare il committente che paga per un prodotto diverso da quello utilizzato. In un contratto pubblico di fornitura ciò comporta autentiche truffe e discriminazioni tra ditte produttrici, appaltatori e realizzatori delle opere. La presente proposta di legge vuole quindi proporre l'inserimento obbligatorio della esatta nomenclatura di quanto utilizzato ed eliminare, pertanto, la generalizzazione che danneggia il prodotto di qualità.
      Si tratta essenzialmente di imporre chiarezza per promuovere la definizione, la conservazione e la promozione di prodotti autoctoni. È un modo questo per difendere piccole e grandi produzioni che si rappresentano come prodotti tipici di forte caratterizzazione storica, qualche volta persino capaci di fare riconoscere l'identità di una comunità. I marmi e le produzioni lapidee costituiscono ormai una realtà quotidiana, in grado di dare colore e pregio estetico e decorativo agli ambienti della nostra vita, a edifici e a musei; spesso vere e proprie opere d'arte, i manufatti in pietra trovano i più vasti impieghi edilizi, dal decoro di edifici alla pavimentazione nei centri storici. Le pietre hanno infatti sempre avuto un significato estetico, simbolico e ideologico. Questa passione per i marmi e per le pietre, iniziata con i greci e interiorizzata dagli imperatori, è arrivata fino a noi con il rinascimento italiano, con uno stile tutto nuovo rispetto al resto dell'Europa. L'Italia, anche grazie alla varietà policroma dei suoi marmi e dei prodotti lapidei (basti pensare al marmo di Carrara), si è distinta per gusto e per raffinatezza. In presenza delle pluralità di cause che direttamente o indirettamente portano al loro largo consumo, occorre porre quindi in atto una serie di interventi che limitino al massimo l'uso inadeguato del prodotto lapideo e lo proteggano dalla concorrenza dei prodotti esteri, che non devono essere confusi con i prodotti originali e di cui nome e caratteristiche sono identificati nel modo più completo.
      Ciò porterà anche maggiore trasparenza nel campo degli appalti pubblici e privati perché i prezzi saranno commisurati alla effettiva qualità dei prodotti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire una migliore informazione al consumatore, i prodotti marmorei e lapidei possono essere oggetto di qualsiasi tipo di contratto d'uso solo qualora ne sia specificata e determinata l'origine geografica.
      2. La denominazione del prodotto marmoreo e lapideo caratterizzante l'origine geografica o la nomenclatura del prodotto non può costituire oggetto di registrazione assieme ad altri elementi o a parole che ne compromettono la specificità, per qualsiasi classe di prodotti o di servizi. Eventuali registrazioni o usi impropri e generici effettuati in violazione del divieto stabilito dal presente comma sono nulli a tutti gli effetti di legge.
      3. Il divieto di cui al comma 2 si applica a qualsiasi uso commerciale o di servizio del prodotto marmoreo e lapideo.

Art. 2.
(Divieti e certificazione).

      1. È vietato pubblicizzare, stipulare contratti, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti marmorei e lapidei utilizzando formule generiche, quali la parola «tipo» seguita dalla denominazione generica del prodotto, al fine di indurre in inganno il consumatore sulla provenienza geografica del prodotto.

 

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      2. Quando, nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto prodotti marmorei o lapidei, sono indicati utilizzi di materiale di provenienza italiana, e in particolare nei contratti con ogni ente pubblico, deve essere sempre fornita una certificazione attestante l'effettiva provenienza del materiale utilizzato.
      3. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri.
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