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PDL 607

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 607


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia, come del resto negli altri Stati, la frequenza di incidenti provocati da farmaci ha assunto dimensioni notevoli: il 10 per cento dei sinistri stradali è provocato dall'effetto di medicinali (sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, ormoni, medicinali per la vista, antinfiammatori, anfetamine, diuretici) che inducono sonnolenza, disturbi dell'equilibrio e del movimento, della vista o dell'udito, sensazione di ebbrezza o creano interferenza con l'alcool. Situazioni queste incompatibili con la guida che, secondo un opuscolo distribuito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cura dell'Istituto superiore di sanità, rappresenta «una delle più comuni e complesse attività psicomotorie, perché impegna sia mente che corpo e quindi richiede l'integrità dei processi svolti dal nostro cervello».
      Tenendo presente che il tema della sicurezza stradale è sempre di più al centro dell'agenda politica, il fenomeno descritto potrebbe essere limitato se i rischi derivanti dall'assunzione di determinati farmaci fossero segnalati sulle confezioni dei medesimi.
      Il problema viene da tempo fortemente avvertito a livello europeo. Paesi come Francia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia hanno già deciso, con apposite norme, di obbligare le case farmaceutiche a inserire un simbolo sulle confezioni dei farmaci.
      In aggiunta alla formula cautelativa inserita sul foglietto illustrativo dai produttori, si chiede pertanto con forza al legislatore italiano di rendere percepibile a tutti il rischio derivante dall'uso di determinati medicinali, con l'indicazione sulle confezioni di un simbolo chiaro ed evidente che segnali il pericolo degli effetti dell'assunzione del farmaco.
      In questa battaglia per la sicurezza sulle nostre strade si inserisce la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «s-bis) l'indicazione di un'auto stilizzata riportata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura "Attenti alla guida" al fine di segnalare la situazione di pericolo. Tale indicazione deve essere, altresì, riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in particolare, ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni, nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici».


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