PDL 784
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 784
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CONTENTO
Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dei pensionati a basso reddito dal pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni
Presentata il 18 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare la legge istitutiva del canone di abbonamento RAI, al fine di esentare dal pagamento dello stesso i pensionati che abbiano un reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.000 esclusa la prima casa, ovvero con il coniuge non superiore a euro 11.500.
La proposta intende venire incontro alle esigenze della fascia più debole della popolazione, quella dei pensionati che con la loro pensione devono far fronte già ad una serie di spese indispensabili per vivere. In considerazione del fatto che la televisione è ritenuta un bene necessario per le persone anziane, sia dal punto di vista dell'informazione che dell'intrattenimento, si ritiene, a ragion veduta, doveroso esentare tali soggetti dal pagamento del canone.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui al primo comma i pensionati con reddito personale annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a euro 7.000 o con il reddito cumulato a quello del coniuge non superiore a euro 11.500. È escluso dal computo il reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze».