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PDL 783

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 783


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifiche all'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le recenti consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati hanno messo in evidenza alcuni aspetti che, a parere dell'odierno proponente, meritano di essere apprezzati in sede legislativa.
      La presente proposta di legge interviene modificando il vigente testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in modo da richiedere, ai fini della determinazione della cifra nazionale, che le liste siano presenti in un numero non inferiore a un terzo delle circoscrizioni esistenti sul territorio nazionale e conseguano una cifra elettorale nazionale pari almeno a trecentomila voti, sotto pena, in difetto, di non potere essere considerate ai fini del computo.
      Le ulteriori modifiche sono rivolte a rafforzare lo sbarramento richiesto per l'attribuzione dei seggi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che risultino presenti in almeno un terzo delle circoscrizioni elettorali e purché abbiano conseguito un numero di voti validi espressi non inferiore a 300.000»;

          b) al numero 3, alla lettera a), le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

          c) il numero 6 è sostituito dal seguente:

          «6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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