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PDL 788

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 788


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si inserisce in una logica di razionalizzazione della normativa che disciplina gli organi speciali della giurisdizione tributaria. In particolar modo, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e precisamente sul testo dell'articolo 8, comma 1, lettera i), riguardante il regime di incompatibilità di coloro che svolgono libere professioni direttamente attinenti alla materia tributaria.
      Il problema oramai annoso è quello di conciliare le esigenze di una magistratura non professionale, che deve giudicare su una materia dal tecnicismo esasperato, con la necessità di garantire un giudizio imparziale.
      Le soluzioni precedentemente utilizzate hanno di volta in volta privilegiato le esigenze di funzionalità della magistratura tributaria o la necessità di assoluta imparzialità delle commissioni tributarie, seppure a discapito della loro funzionalità.
      Alla difficoltà di trovare una risposta al problema, si aggiunge il fatto che, considerato il ruolo particolare di questi giudici, i tradizionali istituti processuali della astensione e della ricusazione non risultano sufficienti a garantire l'assoluta trasparenza del giudizio.
      Dubbi e polemiche, nonché notevoli problemi applicativi che hanno parzialmente paralizzato l'attività delle commissioni tributarie, hanno suscitato anche le modifiche dell'articolo 8, comma 1, lettera i), apportate dall'articolo 31, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e poi dall'articolo 84, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
 

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      La presente proposta di legge prevede un'ulteriore modifica della norma in oggetto, nel tentativo di dipanare le ombre della legislazione vigente.
      I due princìpi su cui si fonda l'unico articolo di cui si compone la proposta di legge, mirano proprio ad una razionalizzazione dell'attuale sistema.
      Innanzi tutto, si intende porre un limite alla causa di incompatibilità ancorandola all'ambito territoriale, e per la precisione regionale, per coloro che trattano la materia tributaria ed intendono svolgere l'attività di giudice in questo stesso settore. Vale a dire che i professionisti che esercitano, in una determinata regione, la consulenza tributaria o l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario e, in modo particolare, gli iscritti agli albi professionali, non possono, nella medesima regione, svolgere contemporaneamente la funzione di giudice tributario.
      In secondo luogo, si rende possibile la partecipazione alle commissioni tributarie in base ad un parametro di carattere economico. L'incompatibilità, infatti, opera solo se le attività di consulenza, di assistenza o di rappresentanza presentano il carattere dell'abitualità. Ossia, solo se coloro che svolgono le predette attività ricevono dei compensi superiori ad un terzo di quelli percepiti complessivamente nell'esercizio precedente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «i) limitatamente alle commissioni tributarie istituite nella stessa regione in cui svolgono la loro attività professionale, coloro che esercitano abitualmente la consulenza tributaria, l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; l'abitualità è esclusa quando i compensi derivanti dall'esercizio delle citate attività sono inferiori ad un terzo di quelli complessivamente percepiti nell'esercizio precedente;».


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