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PDL 794

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 794


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifiche agli articoli 351 e 362 del codice di proce
dura penale, concernenti l'assunzione di informazioni

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Molti episodi dei quali si sono occupati le cronache nazionali nel corso degli ultimi anni confermano la necessità che le informazioni del potenziale testimone al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria siano rese, se la persona informata ne ravvisa l'opportunità, alla presenza di un avvocato.
      La presente proposta di legge punta a un triplice e concomitante obiettivo:

          a) fermo restando l'obbligo di asserire il vero che grava sul testimone e, nella fase delle indagini, sulla persona informata, la dignità della stessa non può essere calpestata con condotte procedimentali di suggestione o di intimidazione, e la facoltà che si introduce è idonea a scongiurare un rischio del genere;

          b) la persona informata deve essere posta in grado di fruire immediatamente di un ausilio tecnico qualificato, che le consenta di valutare le conseguenze giuridicamente negative derivanti per sé dal mancato adempimento dell'obbligo di riferire ciò di cui è a conoscenza;

          c) nell'interesse della giustizia e per raggiungere lo scopo del processo, che - come la Corte costituzionale ha più volte affermato - è quello di accertare la verità dei fatti, la ricostruzione degli eventi deve avvenire nel modo più obiettivo e meno incerto possibile, e questo può essere favorito dalla presenza di un soggetto professionalmente qualificato.

      È ovvio che l'avvocato chiamato dalla persona informata è vincolato alla riservatezza sul contenuto della deposizione, al pari del soggetto che assiste.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 362. (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

      2. La persona informata ha facoltà di farsi assistere, nel corso dell'assunzione delle informazioni, da un avvocato, il quale si attiene alle prescrizioni date dal pubblico ministero alla persona informata per le esigenze processuali.
      3. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 351 del codice di procedura penale, le parole: «Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 362, commi 2 e 3».


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