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PDL 144

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 144


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Disposizioni per l'incremento delle pensioni
in favore degli invalidi civili

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto una maggiorazione pensionistica, fino alla concorrenza di 516,46 euro al mese per 13 mensilità, in favore degli invalidi civili di età superiore a 70 anni o, se si tratta di invalidi totali, di età superiore a 60 anni.
      La limitazione del beneficio agli invalidi che hanno superato i limiti di età sopra indicati determina una grave sperequazione nei riguardi degli invalidi aventi un'età inferiore che si trovano nelle medesime condizioni sanitarie.
      Ragioni di equità impongono, quindi, la soppressione della condizione anagrafica.
      La citata norma prevede, inoltre, che la maggiorazione spetta subordinatamente alle condizioni reddituali stabilite per la generalità dei pensionati, discostandosi dalla normativa particolare applicabile agli invalidi civili, che considera soltanto i redditi individuali assoggettabili a IRPEF.
      Si rende quindi necessario fare riferimento a quest'ultima normativa, per evitare distorsioni del sistema in vigore.
      Per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento, è da considerare che il numero dei beneficiari può valutarsi in 400.000 unità, cui potrà spettare un aumento pensionistico di 298 euro mensili, pari a 3.874 euro annui. Pertanto, la spesa complessiva ammonta a circa 1.550 milioni di euro annui.
      Per contenere tale onere in limiti più ristretti, si ritiene opportuno graduare la concessione del beneficio nell'arco di un triennio; nella misura di un terzo per il primo anno (516 milioni di euro), di due terzi per il secondo anno (1032 milioni di euro) e dell'intero (1.550 milioni di euro) a decorrere dal terzo anno.
      A tale somma si dovrà fare fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è concesso anche agli invalidi civili totali e parziali di età inferiore ai limiti, rispettivamente, di sessanta anni e di settanta anni, stabiliti dal medesimo articolo, fermi restando i requisiti di reddito presenti per la concessione dei trattamenti pensionistici agli invalidi civili.

Art. 2.

      1. L'incremento pensionistico di cui all'articolo 1 è concesso nella misura di un terzo a decorrere dal 1o gennaio 2006, di due terzi a decorrere dal 1o gennaio 2007 e nella misura intera a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 516 milioni per l'anno 2006, in euro 1.032 milioni per l'anno 2007 e in euro 1.550 milioni a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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