PDL 574
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 574
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI
Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soggetti autorizzati al deposito dei bilanci e degli altri documenti delle società
Presentata il 9 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende inserire la categoria degli esperti in procedure amministrative, iscritti al ruolo di periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra le categorie autorizzate al deposito dei bilanci e degli altri documenti mediante trasmissione telematica o supporto magnetico e autorizzate a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali è necessaria la firma digitale e per la cui redazione la legge non esige espressamente l'intervento di un notaio.
In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge inserisce la categoria degli esperti in procedure amministrative tra quelle menzionate al comma 2-
quater dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
Tale articolo consentirebbe agli esperti in procedure amministrative, iscritti al ruolo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, di depositare i bilanci e gli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, mediante trasmissione telematica o su supporto magnetico.
L'articolo 2, invece, inserisce gli esperti in procedure amministrative che sono muniti di firma digitale tra le categorie menzionate
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al comma 2-
quinquies del medesimo articolo 31 della legge n. 340 del 2000, introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).
Il suddetto articolo autorizza la categoria degli esperti in procedure amministrative, muniti di firma digitale, a richiedere, previa autorizzazione dei legali rappresentanti delle società, l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali è, appunto, necessaria le firma digitale e per la cui redazione non occorre l'intervento di un notaio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2-quater dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e periti commerciali,» sono inserite le seguenti: «degli esperti in procedure amministrative iscritti al ruolo periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente,».
Art. 2.
1. Al comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotto dal comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «e periti commerciali» sono inserite le seguenti: «nonché gli esperti in procedure amministrative iscritti al ruolo periti ed esperti istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente,».