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PDL 608

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 608


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Nuove disposizioni in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
      Tale legge riconosce una responsabilità pubblica e sancisce con un provvedimento normativo il sostegno ai cittadini colpiti e resi menomati fisicamente o psichicamente. L'indennizzo consiste in un assegno reversibile per la durata di quindici anni, determinato secondo la tabella B allegata alla legge n. 177 del 1976, successivamente modificata dalla legge n. 111 del 1984, e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato e integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959.
      Nel meccanismo indicato nella citata legge n. 210 del 1992 non viene, tuttavia, preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento del danno biologico e dei danni morali subiti da coloro che sono stati contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché dagli operatori sanitari che, nello svolgimento del loro servizio, hanno contratto, a seguito di contatto, l'infezione da HIV subendo danni permanenti. Lo stesso avviene per coloro che presentano danni irreversibili cagionati da epatiti post-trasfusionali nonché per le persone non vaccinate che risultano danneggiate a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata o che per motivi di lavoro e per incarico del loro ufficio o per accedere a uno Stato estero si sono sottoposte a
 

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vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultano necessarie; e, infine, per i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si sono sottoposti a vaccinazioni anche obbligatorie.
      Le somme previste dal legislatore tanti anni fa non solo si riferiscono a un contesto economico inadeguato rispetto a quello odierno, ma soprattutto non corrispondono all'entità del danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.
      La misura dell'indennizzo non è adeguata alla gravità dei danni subiti dai soggetti interessati, in particolare di quelli che si evidenziano nella vita di relazione e nella capacità lavorativa.
      Inoltre, la normativa vigente prevede una pensione mensile per i soggetti direttamente danneggiati, ma non prevede alcun risarcimento per le famiglie che li assistono.
      Con la presente proposta di legge si intende adeguare l'importo dell'indennizzo al reale costo della vita e prevedere anche l'inserimento di un criterio risarcitorio di natura civilistica comprendendo le voci del danno subìto dai soggetti interessati, in particolare di quello esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto in base alla categoria già loro attribuita dalla competente commissione medica ospedaliera, prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato in base all'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, per le categorie prima, seconda, terza e quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e pari a cinque volte la medesima somma per le categorie settima e ottava della citata tabella A. L'indennizzo è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
      2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato per intero al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano o hanno prestato assistenza prevalente e continuativa, per tutto il periodo di permanenza in vita del danneggiato.

 

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      3. Qualora a causa del contagio sia avvenuto il decesso del danneggiato, l'avente diritto può optare per l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1, o per un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Il presente comma si applica nei casi di decesso avvenuti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'intero importo dell'indennizzo determinato ai sensi del presente articolo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
      2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

      1. I soggetti danneggiati dal contagio da infezione da HIV e da epatiti trasfusionali che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, aventi in corso contenziosi giudiziali ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono

 

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accedere ai benefìci della presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
      2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.

Art. 4.

      1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è altresì riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
      2. Le annualità pregresse dell'assegno di cui al comma 1 sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra il momento del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.
      3. Gli importi determinati ai sensi del presente articolo sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

 

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oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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