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PDL 237

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 237


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e l'adozione, di possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione e di abbreviazione delle relative procedure

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con il presente progetto di legge ci si propone di liberalizzare le adozioni, semplificare il relativo procedimento e consentire all'adottato di accedere alle informazioni che riguardano le sue origini una volta compiuti i diciotto anni.
      La proposta di legge mira, innanzitutto, ad uniformare i requisiti richiesti per l'affidamento e l'adozione. La legge vigente (legge n. 184 del 1983), infatti, prevede per i cosiddetti «single» la possibilità di ottenere l'affidamento di un minore, ma non anche quella di adottarlo, con conseguenti gravi disagi per entrambi. La riformulazione degli articoli 2 e 6 della legge n. 184 del 1983 che viene proposta in questa sede fa fronte a tale problema, consentendo anche a singole persone di ottenere l'adozione del minore.
      Per quanto riguarda, in particolare, le adozioni, il nuovo testo dell'articolo 6 che viene proposto mira a porre la normativa italiana tra le più avanzate in materia, avendo come riferimenti le legislazioni danese, olandese e statunitense. L'adozione viene svincolata dal concetto tradizionale di famiglia quale unione di due persone di sesso diverso che hanno contratto matrimonio: si intende consentire l'adozione, oltre che ai singoli, anche a coppie di persone non sposate, ritenendo sufficiente nell'interesse del minore che il singolo o la coppia adottante siano in grado di assicurare all'adottando il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le
 

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relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Per quanto concerne il procedimento, si propone di dimezzare i tempi entro i quali gli interessati devono ricevere risposta dal tribunale per i minorenni, laddove i termini a favore delle parti per la presentazione di istanze restano invariati.
      Infine viene consentito all'adottato, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, l'accesso alle notizie riguardanti le sue origini e l'identità dei genitori biologici al compimento del diciottesimo anno di età, laddove il termine attuale è di venticinque anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184», la parola: «famiglia» è sostituita dalle seguenti: «coppia convivente in modo stabile e continuativo».
      2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184, la parola: «famiglia» è sostituita dalle seguenti: «coppia convivente in modo stabile e continuativo o ad una persona singola».
      3. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a singoli o a coppie conviventi in modo stabile e continuativo che risultino in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
      2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.
      3. Il limite minimo di cui al comma 2 può essere derogato, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
      4. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      5. Nel caso di adozione di minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nel

 

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l'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

      4. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 184, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «gli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1».
      5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «istanti».
      6. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro», e la parola: «quella» è sostituita dalle seguenti: «il singolo o la coppia».
      7. All'articolo 22, comma 6, della legge n. 184, le parole: «all'affidamento alla coppia prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «all'affidamento al singolo o alla coppia prescelti».
      8. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184, le parole: «sentiti i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il singolo o la coppia adottante», e le parole: «nei confronti della coppia prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del singolo o della coppia prescelti».
      9. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «persone».
      10. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «degli affidatari come definiti dall'articolo 2, comma 1».
      11. All'articolo 25, comma 4, della legge n. 184, la parola: «coniugi» è sostituita dalle seguenti: «componenti della coppia che ha richiesto l'adozione», le parole: «dell'altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «del componente superstite» e le parole: «per il coniuge deceduto» sono sostituite dalle seguenti: «per il componente deceduto».

 

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      12. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184, le parole: «interviene separazione tra i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «la coppia si separa» e le parole: «il coniuge o i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «uno o entrambi i componenti della coppia che è venuta meno».
      13. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184, le parole: «ai coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o alla coppia adottante».
      14. All'articolo 26, comma 3, della legge n. 184, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
      15. All'articolo 27, primo comma, della legge n. 184, le parole: «degli adottanti, dei quali» sono sostituite dalle seguenti: «della persona singola o della coppia che ha ottenuto l'adozione, di cui».
      16. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 184, le parole: «i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «il singolo o la coppia adottante».
      17. All'articolo 28, comma 4, della legge n. 184, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o alla coppia adottante».
      18. All'articolo 28 della legge n. 184, il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato».

      19. All'articolo 28, comma 8, della legge n. 184, le parole: «i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «il singolo o la coppia adottante».
      20. All'articolo 29-bis, comma 3, della legge n. 184, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sette».
      21. All'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), della legge n. 184, le parole: «degli aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o della coppia che hanno richiesto l'adozione».
      22. All'articolo 29-bis, comma 5, della legge n. 184, le parole: «quattro mesi»

 

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sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».
      23. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 184, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
      24. All'articolo 31, comma 3, della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d), le parole: «agli aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione»;

          b) alla lettera f), le parole: «ai futuri genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o alla coppia che ha richiesto l'adozione»;

          c) alla lettera h), le parole: «i coniugi affidatari o i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «il singolo o la coppia che ha ottenuto l'affidamento o l'adozione».

      25. All'articolo 35 della legge n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori» sono sostituite dalle seguenti: «ai criteri stabiliti dalla presente legge», le parole: «nella nuova famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona singola o la coppia che ha richiesto l'adozione» e le parole: «nella famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona singola o la coppia»;

          b) al comma 6, lettera e), le parole: «nella famiglia adottiva» sono sostituite dalle seguenti: «presso la coppia o la persona singola che ha ottenuto l'adozione».

      26. All'articolo 37, comma 1, della legge n. 184, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o alla coppia adottante».
      27. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 184, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».

 

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      28. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge n. 184, le parole: «le coppie» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che».
      29. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 184, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «il singolo o la coppia adottante».
      30. All'articolo 44 della legge n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi».

      31. All'articolo 47, comma 2, della legge n. 184, le parole: «uno dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «un componente della coppia» e le parole: «dell'altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «del componente superstite».
      32. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184, le parole: «due coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «una coppia».
      33. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «del suo coniuge» sono inserite le seguenti: «o del suo convivente».
      34. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «o il convivente».
      35. All'articolo 79, primo comma, della legge n. 184, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

      1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se gli adottanti sono una coppia non coniugata, l'adottato acquista e trasmette il cognome di entrambi gli adottanti, salvo che questi ultimi dispongano che egli acquisti e trasmetta il cognome di uno solo di essi».


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