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PDL 346

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 346


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Abrogazione degli articoli 270, 304 e 305 del codice penale recanti delitti contro la personalità dello Stato

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di pochi giorni dalle pacifiche giornate della manifestazione no global di Firenze, durante la notte fra giovedì e venerdì 15 novembre 2002 erano scattati gli arresti per Francesco Caruso, esponente delle reti no global e per altre 20 persone. L'iniziativa di apertura di procedimento penale degli uffici giudiziari di Cosenza risultava molto singolare per la natura dei reati contestati: cospirazione politica e associazione sovversiva.
      Sono reati associativi politici tipici del codice Rocco e tali accuse hanno rischiato di riportare il nostro Paese indietro di trent'anni e di confondere i confini del diritto che sancisce la libertà di manifestare. Il permanere di tali fattispecie di reati nell'attuale codice penale, anche dopo la recente legge 24 febbraio 2006, n. 85, che ha apportato alcune modifiche in materia di reati di opinione, rappresenta una grave violazione delle libertà democratiche e di pensiero previste e garantite dalla Costituzione.
      L'ingiustizia degli arresti sopra ricordati è già scritta nella enormità e nell'inverosimiglianza delle accuse, in precedenza giudicate inconsistenti, sulla base dello stesso dossier di carabinieri e polizia, dalle procure di Genova, Torino e Napoli: cospirazione politica al fine di turbare l'esercizio del governo e sovvertire violentemente l'ordinamento economico costituito nello Stato.
      Il titolo I del libro II del codice penale sotto la denominazione «delitti contro la personalità dello Stato», prevede una serie di figure criminose caratterizzate dal fatto di tendere, sostanzialmente, alla repressione dei fatti di dissenso politico e ideologico; tali figure, la maggior parte delle quali
 

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è rimasta per molto tempo in letargo tra le pagine del codice e che solo il fenomeno terroristico degli anni settanta ha richiamato in vita, sono caratterizzate da:

          a) una notevole genericità e indeterminatezza della condotta per consentire la repressione di qualsiasi fenomeno di dissenso. A tale riguardo, nella sentenza 2 febbraio 1978 della corte di appello di Brescia, era espressamente detto che «la natura politica di tali reati conferisce carattere di maggiore gravità ai fatti-reato, consentendo anche l'incriminazione di condotte che ordinariamente non sarebbero coperte da sanzione penale»;

          b) una anticipazione della soglia della punibilità, nel senso che si tratta, in genere, di delitti attentato, per la cui punibilità può bastare anche una mera attività preparatoria;

          c) una notevole gravità delle pene edittali previste, pene che nel testo originario spesso consistevano nella pena capitale o nell'ergastolo e che solo la legislazione repubblicana ha in gran parte mitigato, pur se nel complesso sono rimaste particolarmente gravi.

      Molto discusso è stato il problema se le ipotesi delittuose previste dagli articoli 270 (Associazioni sovversive), 271 (Associazioni antinazionali), 273 (Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale), 274 (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) siano ancora oggi in vigore.
      La migliore dottrina (Antolisei, Pannain, Neppi-Modona) ha sempre sostenuto che tali norme, create allo scopo quasi esclusivo di colpire gli avversari del fascismo, devono oggi ritenersi abrogate. In particolare Antolisei e Pannain hanno parlato di abrogazione implicita per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione. Neppi-Modona e la giurisprudenza, invece, ritenevano che gli articoli 270 e 272 fossero stati espressamente abrogati dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.
      Gli articoli 271, 273 e 274 sono stati successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale (il primo con sentenza n. 243 del 2001 e gli altri con sentenza n. 193 del 1985).
      L'articolo 272 è stato abrogato dalla citata legge n. 85 del 2006 che ha altresì riformulato l'articolo 270.
      È pericoloso che si perseguano solo le idee: certe idee possono essere anche considerate esecrabili dal punto di vista politico, ma se non si traducono in fatti e conseguenze concreti non possono e non devono essere perseguite penalmente.
      Tutte queste considerazioni, e soprattutto la dolorosa esperienza del terrorismo e del dopo terrorismo che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, inducono ad auspicare una forte revisione di tali articoli.
      È per questi motivi che la presente proposta di legge abroga i seguenti articoli del codice penale: 270, 304 e 305.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 270 (Associazioni sovversive), 304 (Cospirazione politica mediante accordo) e 305 (Cospirazione politica mediante associazione).


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