PDL 573
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 573
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI
Disposizioni concernenti i responsabili religiosi delle moschee
Presentata il 9 maggio 2006
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese incombe la minaccia del terrorismo islamico che ha fatto numerose vittime negli Stati Uniti, in Spagna, in Inghilterra, in Turchia e in molti altri Paesi. Occorre pertanto trovare delle misure che contrastino questo terribile fenomeno ed isolare l'estremismo islamico.
Troppo spesso le moschee si sono trasformate da luoghi di culto in centri di propaganda e di indottrinamento dell'estremismo islamico, fino ad arrivare all'arruolamento di veri e propri terroristi.
Con la presente proposta di legge si intende preservare il carattere esclusivo di luogo di culto delle moschee e prevenire contaminazioni con il fondamentalismo islamico. Infatti si introduce per i responsabili religiosi delle moschee l'obbligo di dotarsi, per svolgere il loro ufficio, di un certificato antiterrorismo che dimostri l'assenza di collegamento o contiguità con i gruppi terroristici, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza previa attenta verifica dell'estraneità del responsabile religioso nei confronti dell'estremismo islamico.
Si tratta di una norma rispettosa della libertà di culto ed esclusivamente diretta a garantire la sicurezza di tutti i cittadini di qualunque religione nel nostro Paese. È necessario, infatti, che gli
imam responsabili delle moschee situate in Italia risultino compatibili al 100 per cento con le nostre leggi e con i valori della nostra società. In quanto titolari di una autorità insieme religiosa e civile per la comunità di riferimento, essi devono, inoltre, dimostrare di conoscere e rispettare la Costituzione italiana e le leggi fondamentali che regolano la convivenza civile.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Chi è responsabile religioso di una moschea e chi intende procedere alla apertura di una nuova moschea sul territorio italiano non può appartenere o avere collegamenti con organizzazioni terroristiche o legate o contigue al terrorismo e deve essere in possesso del certificato antiterrorismo di cui al comma 2.
2. Ai fini del comma 1, l'autorità di pubblica sicurezza, dopo adeguata verifica, rilascia un certificato antiterrorismo in cui si attesta l'estraneità del responsabile religioso o del responsabile della realizzazione di una moschea ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche o legate o contigue al terrorismo e si autorizza lo svolgimento dell'ufficio o l'apertura della nuova moschea.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adotta il relativo regolamento di attuazione.