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PDL 624

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 624


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il lento cammino verso la rimozione degli ostacoli che hanno impedito la parità di accesso tra donne ed uomini alle consultazioni popolari, dopo la battuta di arresto imposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, sembra giunto ad un punto di svolta.
      Alla sentenza della Corte, che decretava la incostituzionalità degli articoli 5 e 7 della legge n. 81 del 1993 e dell'articolo 2 della legge n. 415 del 1993 e, conseguentemente, la inapplicabilità del sistema di promozione della partecipazione femminile alle competizioni elettorali, ha fatto seguito l'evoluzione del quadro costituzionale, in primis con la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, ove si impone alle regioni ordinarie di rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive», dunque con un precetto ancora più esplicito di quello della legge costituzionale n. 2 del 2001 per le regioni a statuto speciale, cui viene demandato il compito di promuovere «condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali», «al fine di realizzare l'obiettivo della rappresentanza dei sessi».
      La «parità effettiva», anche per l'accesso alle cariche elettive, rappresenta ormai una finalità apprezzabile dal punto di vista dei princìpi costituzionali.
      In tale contesto, si è inserita la modifica dell'articolo 51 della Carta costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2003, che ha introdotto uno specifico impegno dello Stato a promuovere azioni positive per favorire la parità tra uomini e donne.
      Questo mutato quadro normativo ha indotto, da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003, ad avallare le previsioni contenute negli articoli 2 e 7
 

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della legge elettorale approvata dalla regione Valle d'Aosta, secondo la quale è preclusa la possibilità di formare liste composte interamente da candidati dello stesso sesso.
      In tali azioni di promozione della parità si inquadra la presente proposta di legge, volta ad introdurre un meccanismo di sensibilizzazione dei partiti attraverso la previsione di incentivi ovvero di penalizzazioni nei confronti di quelle liste o gruppi di candidati che presenteranno, tra gli eletti, un eccessivo scarto percentuale tra gli appartenenti ai due sessi.
      Non si tratta, dunque, di porre in essere azioni discriminatorie o favorevoli al solo sesso femminile, non si condiziona il risultato della competizione, non si distorce il consenso.
      Il meccanismo introdotto dalla proposta di legge tende a colmare il deficit rappresentativo che più contribuisce allo scollamento in atto tra Paese reale e politica. L'anello partitico che li collega è stimolato, in questo modo, con l'uso di strumenti che rientrano perfettamente nei parametri stabiliti dalla Corte costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai gruppi di candidati che realizzano, rispetto ai risultati della competizione elettorale precedente, una riduzione dello scarto tra eletti dei due sessi pari o superiore al 10 per cento è attribuita una maggiorazione del contributo assegnato ai sensi del comma 1, in percentuale pari alla riduzione di scarto stessa. In eguale misura, in caso di aumento dello scarto, il contributo di cui al presente articolo subisce una decurtazione».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai partiti e movimenti di cui al periodo precedente che realizzano, rispetto ai risultati dell'elezione precedente, una riduzione dello scarto tra eletti dei due sessi pari o superiore al 10 per cento è attribuita una maggiorazione del contributo assegnato ai sensi del comma 2, in percentuale pari alla riduzione di scarto stessa. In eguale misura, in caso di aumento dello scarto, il contributo di cui al presente articolo subisce una decurtazione».

Art. 3.

      1. All'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Alle liste che realizzano, rispetto ai risultati dell'elezione precedente, una riduzione dello scarto tra eletti dei

 

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due sessi pari o superiore al 10 per cento, è attribuita una maggiorazione del contributo assegnato ai sensi del comma 2, in percentuale pari alla riduzione di scarto stessa. In eguale misura, in caso di aumento dello scarto, il contributo di cui al comma 2 subisce una decurtazione».
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