Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 792

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 792


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, in materia di trasporto di armi per uso sportivo

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legislazione in materia di armi, munizioni ed esplosivi, dopo l'emanazione della legge 18 aprile 1975, n. 110, che costituisce il provvedimento fondamentale in questo settore, è andata crescendo in modo disorganico e caotico, con l'affastellarsi di leggi, regolamenti e circolari che rendono pressoché impossibile ai cittadini orientarsi con un sufficiente grado di sicurezza in questo ambito.
      Ciò è di estrema gravità, se pensiamo alle pesantissime sanzioni che ogni violazione della disciplina relativa all'acquisto, detenzione ed uso di armi comporta.
      La legislazione italiana prevede una distinzione delle armi in varie categorie: da guerra, comuni, ad uso sportivo, da caccia, antiche, artistiche o rare.
      Escluse le armi da guerra, tutte le altre debbono essere inserite nel Catalogo nazionale delle armi.
      In generale, i criteri utilizzati per distinguere le diverse tipologie di arma sono assai discutibili dal punto di vista tecnico. L'unico criterio oggettivo, infatti, è quello previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, secondo il quale sono armi tipo guerra quelle predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica.
      La categoria che in questa sede ci interessa è quella delle armi sportive, disciplinata dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, con particolare riferimento alle armi corte (pistole semi-automatiche e revolver).
      L'articolo 3 di tale legge prevede che «delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale».
      La giurisprudenza ha chiarito la differenza fra «porto» e «trasporto» d'armi: mentre il porto d'armi consiste nell'avere con sé l'arma pronta all'uso e quindi
 

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carica e immediatamente disponibile, il trasporto d'arma consiste nel trasportare, appunto, l'arma come oggetto inerte, inidoneo al pronto uso.
      Nel prevedere, per le armi sportive, il solo trasporto, il legislatore ha introdotto una norma che determina conseguenze assurde: il titolare di porto di pistola per difesa personale, infatti, può portare con sé una o più armi classificate «comuni», ma non può «portare», bensì solo «trasportare», un'arma classificata sportiva.
      Per comprendere l'irrazionalità di tale previsione, si deve tenere presente che l'arma «comune» è di norma dotata di potenzialità offensive ben maggiori di un arma «ad uso sportivo»; inoltre, non vi sono differenze tecniche sostanziali tra le due categorie di armi, tanto è vero che vi sono armi di identico calibro che, con minime differenze, vengono catalogate «comuni» o «ad uso sportivo», a seconda delle convenienze del costruttore o dell'importatore.
      È necessario quindi modificare l'articolo 3 della legge n. 85 del 1986, nel senso di prevedere che la speciale licenza annuale consenta il solo trasporto delle armi sportive, mentre il porto di pistola per difesa personale deve dare la possibilità al titolare di portare, oltre alle armi comuni, anche quelle ad uso sportivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. Il questore rilascia apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, per il solo trasporto delle armi per uso sportivo, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva».


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