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PDL 798

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 798


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANFRANCO CONTE

Istituzione di una zona franca nell'area del golfo di Gaeta

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il proseguimento di una politica di sostegno alle zone dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è una necessità ben nota a tutti; ciò nonostante tale politica sta determinando nelle aree contigue alle zone di intervento pesanti effetti in termini di calo dell'occupazione e di distorsione delle capacità concorrenziali.
      L'area del golfo di Gaeta è una di queste. Ultimo lembo del Lazio, ex area d'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, separata dal fiume Garigliano dalla Campania. «Di là» le agevolazioni previste per l'obiettivo 1, «di qua» niente, anzi, tutta una serie di riflessi negativi causati proprio dai vantaggi concessi alle imprese campane.
      In queste condizioni è ovvio che ci siano imprese che tentano di trasferire la propria produzione al di là del fiume ed altre che si accaparrano, grazie alle migliori condizioni praticabili, ogni appalto.
      Appare evidente, quindi, la necessità di creare condizioni di favore tanto da far tornare imprese disposte ad investire nell'area ed a creare nuovo sviluppo ed occupazione.
      A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge che intende promuovere, attraverso l'istituzione di una zona franca nell'area industriale dei comuni del golfo di Gaeta, le condizioni per una rapida industrializzazione, attirando, grazie a condizioni di vantaggio fiscale, doganale, contributivo e di flessibilità del lavoro, imprese nazionali ed estere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai sensi dei regolamenti n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, è istituita nelle aree retroportuali del golfo di Gaeta, al fine di favorire lo sviluppo e creare nuovi posti di lavoro, una zona franca.
      2. La zona franca di cui al comma 1 è ubicata nelle zone portuali e industriali dei comuni di: Gaeta, Formia, Minturno, Itri, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte. Alla delimitazione della zona si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i comuni interessati.
      3. Le opere necessarie per la risistemazione e l'utilizzazione delle aree ove è ubicata la zona franca sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di zona franca è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. L'area costituita in zona franca di cui al comma 2 è considerata ai sensi della legislazione doganale vigente fuori dalla cinta doganale. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti i seguenti benefìci:

          a) esenzione totale dalle imposte per gli utili reinvestiti per l'ampliamento degli impianti e della produzione;

          b) esenzione totale da contributi e dazi doganali.

      5. L'esenzione di cui alla lettera a) del comma 4 è applicabile per intero per un periodo di cinque anni e, successivamente, al 50 per cento dal sesto al decimo anno

 

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e al 25 per cento dall'undicesimo al quindicesimo anno.
      6. Le attività all'interno della zona franca e le disposizioni doganali specifiche sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      7.  L'amministrazione e la gestione della zona franca sono affidate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una società per azioni, costituita fra i comuni dell'area e le società ammesse alla zona franca, che provvede in particolare alla realizzazione delle opere necessarie alla delimitazione della zona franca e alla costruzione degli uffici doganali.
      8. Le imprese che operano nell'ambito della zona franca operano in regime di concessione. Nel rilascio delle concessioni alle imprese interessate ad operare nella zona franca si devono privilegiare quelle che garantiscono:

          a) una adeguata ricaduta occupazionale;

          b) un sicuro impatto ambientale;

          c) un elevato contenuto tecnologico.

      9. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori livelli salariali ed una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro vigenti.
      10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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