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PDL 258

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 258


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Istituzione della figura professionale di operatore shiatsu

Presentata 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel lungo lavoro di elaborazione di un testo di legge che disciplini l'esercizio e la formazione nelle cosiddette «medicine non convenzionali», ha preso autonomia, nella XIV legislatura, il settore delle professioni del benessere o delle discipline bionaturali.
      È ormai chiaro che queste discipline, pure concorrendo alla promozione della salute, nulla hanno a che fare con prestazioni omologabili a quelle fornite dalle professioni sanitarie nel quadro dei servizi sanitari nazionali. Questa sostanziale differenziazione consente di iniziare a definire un settore del benessere che, una volta normato e sviluppato, potrà essere un valido complemento nella promozione della salute, scaricando il sistema sanitario di molte prestazioni che, non implicando direttamente terapie scientifiche, possono essere erogate da nuove professionalità, già presenti sul mercato e già testate da un gradimento sociale diffuso.
      Tra le discipline bionaturali la disciplina shiatsu ha sicuramente un ruolo particolare, per la sua storia, la sua diffusione, il gradimento che cittadine e cittadini gli hanno tributato. Agli stati generali del CoLAP del 2005 (coordinamento delle libere associazioni professionali) il presidente De Rita ha fornito dei dati per identificare le professioni emergenti in Italia e, al quarto posto, ha collocato proprio lo shiatsu, con circa 50.000 operatori diffusi su tutto il territorio nazionale. Risulta evidente che la massa di
 

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cittadini che usufruiscono di questi servizi è oramai rilevante e impone al legislatore di dare certezza al cittadino che ha diritto di ricevere prestazioni professionalmente riconosciute e certificate. D'altra parte, è sicuramente doveroso dare certezza ai molti professionisti che, allo stato, pure confortati dai loro clienti, spesso si trovano a essere oggetto di confusi messaggi istituzionali, alle volte tesi a un loro riconoscimento, alle volte all'interdizione della loro professione.
      Un punto di forza di questa disciplina è sicuramente il lodevole lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, in assenza di una normativa, hanno svolto un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti. Deontologia professionale, curricula formativi, regime di garanzia assicurativa, uniformità dei setting lavorativi, formazione permanente, sono elementi costitutivi della professione a fianco allo specifico disciplinare, andando, quindi, a rappresentare un comparto di lavoratori che già autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi. Su queste radici sicuramente si potrà rapidamente innestare una norma che sappia essere promotrice di nuova occupazione e allo stesso tempo garante della salute dei cittadini.
      Va notato, infine, come alcuni Paesi europei abbiano già provveduto a legiferare sulla disciplina shiatsu, e come da più di quaranta anni tale disciplina sia regolamentata in Giappone.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita è istituita la figura professionale di «operatore shiatsu».

Art. 2.
(Profilo professionale).

      1. L'operatore professionale shiatsu, tecnica manuale autonoma non invasiva di origine estremo-orientale, a seconda degli stili utilizzati, opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate normalmente con le mani e con i pollici, ma anche con i gomiti e con le ginocchia, modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. I comprovati effetti benèfici di tale disciplina devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso non sovrapponibile o sostituibile ad alcuna terapia scientifica erogata attraverso il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.
(Elenchi professionali).

      1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli operatori shiatsu.
      2. Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 del presente

 

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articolo gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g).
      3. Le iscrizioni agli elenchi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio della professione di operatore shiatsu.
      4. Agli iscritti agli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 4.
(Commissione per la professione
e la formazione shiatsu).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione shiatsu, di seguito denominata «Commissione», con il compito di definire, entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione shiatsu esercitata da operatori professionali.
      2. La Commissione definisce:

          a) i princìpi generali per la definizione del codice deontologico della professione shiatsu;

          b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per operatore shiatsu;

          c) il profilo professionale dell'operatore shiatsu;

          d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a due anni e a 1.200 ore complessive, e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;

 

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          e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;

          f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

          g) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;

          h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. La Commissione, inoltre:

          a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di operatore shiatsu;

          b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione shiatsu nelle singole regioni.

Art. 5.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute:

          a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di presidente;

          b) un rappresentante del Ministero della salute;

          c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;

 

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          e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          f) sette rappresentanti designati di intesa su indicazione delle società e delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu.

      2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
      3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in assenza di tali titoli o di attestati, previa valutazione dell'attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.


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