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PDL 280

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 280


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Concessione di una indennità mensile ai cittadini inoccupati

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La situazione occupazionale del nostro Paese è caratterizzata da un generale aspetto patologico che in varia misura incide sul tessuto socio-economico creando forme di squilibrio che pregiudicano o comunque frenano la possibilità di crescita e di sviluppo del sistema.
      Tra i cittadini privi di lavoro è da distinguere la condizione di coloro che, già occupati, hanno perduto il lavoro per licenziamento o sospensione temporanea, da quella degli inoccupati, ovvero i cittadini in cerca di prima occupazione.
      È da tenere presente che la stragrande maggioranza di questa fascia sociale è costituita da giovani anche se non manca una cospicua quota di soggetti ultraquarantenni.
      A fronte di ciò appare necessario predisporre un quadro normativo atto a garantire ai cittadini inoccupati un sostegno economico avente natura indennitaria da erogare con cadenza periodica mensile.
      L'attivazione di questo istituto rientrerebbe in uno schema di sicurezza sociale, inteso propriamente come esigenza da garantire a tutti i cittadini, in quanto riveste un carattere pubblico, al fine di contribuire al superamento della condizione di «bisogno».
      La finalità di sostentamento economico dei cittadini in cerca di prima occupazione deve peraltro trovare un collegamento di ordine funzionale con la necessità di apprestare mezzi ed interventi di carattere formativo che consentano ai beneficiari di dotarsi di una professionalità comprendente conoscenze teorico-pratiche tali da ampliare la possibilità di sbocchi occupazionali nel mercato del lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai cittadini sprovvisti di reddito proprio o con reddito inferiore al minimo imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo ed in cerca di prima occupazione è riconosciuta un'indennità mensile di inoccupazione pari a 400 euro, a decorrere dalla data di iscrizione negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 2.

      1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è accesa una posizione previdenziale in rapporto alla quale sono accreditati automaticamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale contributi figurativi utili sia ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione, sia ai fini della determinazione della relativa misura.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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