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PDL 549

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 549


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOTI, AIRAGHI

Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati, nella seduta del 5 maggio 2004, ebbe ad approvare il testo unificato, che si ripresenta con questa proposta di legge, recante disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, successivamente esaminato dall'Assemblea del Senato della Repubblica nelle sedute del 7 e del 12 luglio 2005, senza peraltro che detto ramo del Parlamento abbia poi provveduto ad approvarlo in via definitiva.
      Si premette che un ruolo rilevante, di forte spessore istituzionale, è assegnato alle associazioni ambientaliste dall'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha a suo tempo istituito il Ministero dell'ambiente.
      La legge n. 349 del 1986 dispone infatti che le associzioni di protezione ambientale possono essere riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio) se in possesso di tre requisiti essenziali: avere diffusione nazionale o essere presenti in almeno cinque regioni; avere nello statuto adeguate finalità programmatiche e un ordinamento democratico; svolgere con continuità un'azione che abbia una certa rilevanza esterna.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di individuare, come interlocutori autorevoli e giustamente privilegiati dal Governo e dal Parlamento, nella disposizione delle politiche ambientali, tutte le associazioni riconosciute, alle quali questo provvedimento legislativo riconferma il ruolo storico e la funzione sociale e politica che esse hanno indubbiamente avuto e hanno sviluppato nel corso di questi anni, fin da prima dell'istituzione del Ministero dell'ambiente.
 

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      La proposta di legge in esame vuole far fare un salto di qualità ai rapporti tra le associazioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di elevare il ruolo educativo e formativo delle stesse.
      In relazione ai finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge n. 59 del 1987 e dai successivi decreti ministeriali si prevede il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste e delle spese sostenute per l'esercizio delle facoltà ad esse attribuite (articolo 309 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
      Attualmente, la normativa non prevede erogazione di fondi statali sotto forma di veri e propri contributi alle attività delle associazioni. Le risorse devolute alle associazioni si configurano infatti come controprestazioni a titolo oneroso a fronte di prestazioni di servizi previsti da convenzioni o da accordi di programma stipulati tra le associazioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno degli obiettivi principali della proposta di legge è quello di disciplinare in modo trasparente l'accesso ai finanziamenti.
      Nel merito, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività delle associazioni di protezioni ambientale a carattere nazionale, riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986; il comma 2 prevede la concessione di contributi alle associazioni da parte del Ministero, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi per la tutela e l'informazione ambientali.
      Queste disposizioni non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario vigente in quanto, per la loro natura, le associazioni ambientaliste non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ai sensi del quale sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dallo Stato che sotto qualsiasi forma favoriscono imprese falsando la concorrenza.
      Anzi, con la decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, è stato deciso un programma di azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni non governative operanti principalmente nel campo dell'attività di protezione ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione.
      Ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 si stabilisce che le associzioni che beneficiano dei contributi sono tenute a presentare ogni anno al Ministero un rendiconto sulla utilizzazione delle risorse percepite, e che la mancata presentazione del rendiconto comporterà il divieto di accedere per i successivi tre anni ai contributi statali.
      Il comma 5 prevede che la Corte dei conti riferisca annualmente al Parlamento sulle gestione dei contributi statali.
      Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro sono definite tipologie di progetti e di servizi che possono beneficiare dei contributi e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare. Al comma 7 si prevede che lo schema di decreto di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      L'articolo 2 dispone in merito alle modalità di affidamento, da parte del Ministero, dei servizi alle associazioni; viene previsto che, qualora se ne ravvisi la necessità, per il rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, possono essere affidati alle associazioni servizi mediante procedure di evidenza pubblica, anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi risulti inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995, che, infatti, prevede l'appalto per un valore stimato uguale o superiore al controvalore di 214.326 euro.
      L'articolo 3 prevede, infine, che il Ministero indichi l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni, il loro stato di utilizzo e l'attuazione dei programmi cui essi fanno riferimento nella relazione sullo stato dell'ambiente che viene presentata ogni due anni al Parlamento, secondo il dettato del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 349 del 1986.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Promozione e riconoscimento dell'attività delle associazioni di protezione ambientale).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle associazioni di cui al citato comma 1, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla informazione ambientale.
      3. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 sono tenute a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Corte dei conti un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite.
      4. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 3 comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni, ai contributi statali di cui al comma 2.
      5. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione dei contributi a carico del bilancio dello Stato erogati ai sensi del comma 2.
      6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le tipologie di progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 2 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare.
      7. Lo schema del decreto di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per il

 

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parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 2.
(Affidamento di servizi).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'affidamento alle associazioni di protezione ambientale di servizi ai sensi dell'articolo 1, può ricorrere a procedure di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Art. 3.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'ammontare dei contributi erogati alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 1 della presente legge e il relativo stato di utilizzo, nonché l'attuazione dei programmi per i quali i medesimi contributi sono stati concessi.


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