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PDL 25

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 25



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, BAFILE, BELLILLO, BENVENUTO, BIMBI, BOATO, BOCCI, BUCCHINO, BURGIO, BURTONE, CACCIARI, CALGARO, CARBONELLA, CARRA, CASSOLA, CASTAGNETTI, CATONE, CESARIO, CIALENTE, CIRIELLI, DE ANGELIS, D'ELIA, FASCIANI, FERRIGNO, FINCATO, GIUSEPPE FINI, FRANCESCATO, GALEAZZI, GENTILI, GIACHETTI, GOZI, GRASSI, GRILLINI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LOMAGLIO, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, LUSETTI, MARGIOTTA, MARIANI, MELE, NARDUCCI, OLIVERIO, OSSORIO, PALOMBA, PELLEGRINO, PICANO, PIRO, POLETTI, PROVERA, RAITI, RAMPELLI, RIGONI, ROSSI GASPARRINI, SAMPERI, SERVODIO, SQUEGLIA, SUPPA, TRUPIA, VICO, VILLARI, VIOLA

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito della mancata approvazione, nella XIII legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, e, nella XIV legislatura, dell'atto Camera n. 239 e progetti di legge abbinati, corre l'obbligo della loro ripresentazione al fine di adeguare la tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese. Questa esigenza è stata più volte ribadita da Legambiente, associazione di protezione ambientale riconosciuta dall'allora Ministero dell'ambiente, nei diversi dossier e rapporti annuali sull'ecomafia, al fine di
 

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dotare le Forze dell'ordine e la magistratuta degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e per adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei. Nella presente proposta di legge vengono introdotte delle modifiche rispetto ai testi precedenti che miravano ad introdurre gli articoli da 452-bis a 452-nonies del codice penale. In particolare si prevede un innalzamento della tutela penale per i gravi fatti di inquinamento ambientale previsti dall'articolo 452-bis; una più puntuale definizione della fattispecie della distruzione del patrimonio ambientale; e non si regolamenta più la fattispecie del traffico illecito di rifiuti, essendo stata inserita nell'articolo 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
      È ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco e il codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che si può definire di «orientamento culturale» dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società.
      Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno trovato la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un apposito titolo VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente».
      Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.
      Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di legge, a quello di pericolo concreto, fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.
      Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi alla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, del Consiglio d'Europa, del 4 novembre 1998, e alla decisione n. 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che infatti hanno previsto delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto.
      Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare talune brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente.
      A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.
      Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di «inquinamento
 

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ambientale» (articolo 452-bis) e quelli di «distruzione del patrimonio naturale» (articolo 452-ter).
      Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.
      È stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.
      Con l'articolo 452-quater si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta «frode in materia ambientale», che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il fare uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità.
      Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le cosiddette «ecomafie», si è ritenuto opportuno introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.
      È poi prevista (articolo 452-sexies) una forma di ravvedimento operoso (sulla falsariga del quarto comma dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, «anticipato» rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.
      L'articolo 452-septies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente.
      Sono infine previsti (articolo 452-octies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

      Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro.
      La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 15.494 euro a 51.646 euro se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
      La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 25.823 euro a 154.937 euro se dal fatto deriva un disastro ambientale.
      Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

      Art. 452-ter. - (Distruzione del patrimonio naturale). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.165 euro a 25.823 euro.

      Art. 452-quater. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente

 

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titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 10.329 euro.

      Art. 452-quinquies. - (Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

      Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

      Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

      Art. 452-octies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

          1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

          2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

          3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

 

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          4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

      Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile».


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