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PDL 179

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 179



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Disciplina della professione di ottico-optometrista

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La figura dell'ottico è stata introdotta nell'ordinamento normativo italiano come arte ausiliaria delle professioni sanitarie con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
      Le associazioni professionali che rappresentano la categoria degli ottici-optometristi hanno più volte richiesto una revisione degli ambiti professionali dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie dell'ottico ormai considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa degli ultimi anni.
      Nella XIII legislatura il Ministero della sanità ritenne di avviare un processo di revisione delle mansioni previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e della relativa formazione.
      A tale fine si svolsero una serie di incontri con le associazioni professionali degli ottici-optometristi e con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
      Dopo ripetuti incontri si giunse alla definizione di uno schema di provvedimento, apprezzato dalla categoria degli ottici-optometristi che, individuando il nuovo profilo professionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, prevedeva una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della quale si conseguiva il titolo abilitante alla relativa professione sanitaria.
      La fine della legislatura aveva interrotto l'iter del provvedimento.
      Nella XIV legislatura il Ministero della salute ha formulato un nuovo testo che è
 

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stato inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere.
      Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 2002, n. 1195/2002, ha respinto il predetto decreto ritenendo che «l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione ha fatto venir meno il potere regolamentare statale nella materia delle professioni (...) iscritta tra le materie di legislazione corrente, rispetto alle quali lo Stato può esprimersi solo in via legislativa mediante la determinazione di principi fondamentali». Infatti, continuano i giudici del Consiglio di Stato «nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti delle discipline che richiedono, per gli interessi visibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti princìpi fondamentali); va riconosciuto invece alla legge regionale (legittimata nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di princìpi fondamentali».
      Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione) e i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie).
      «Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie (conclude il Consiglio di Stato) va pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa con princìpi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo 117 della Costituzione».
      Dopo questa pronuncia, l'esame del testo di legge è continuato ma non si è giunti alla sua definitiva approvazione; di conseguenza, si ripresenta la proposta di legge all'inizio della nuova legislatura, considerate le dimensioni della categoria interessata e le sue legittime aspettative.
      Gli ottici in Italia, infatti, sono circa 28 mila e lavorano in circa 11 mila aziende muovendo un fatturato di oltre 1 miliardo di euro annui.
      Si rende necessario ed urgente, così come chiede la categoria, giungere a un aggiornamento della normativa in modo da rendere i nostri ottici-optometristi concorrenziali e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea e con le Nazioni più evolute.
      Onorevoli colleghi, si esprime la convinzione che la presente proposta di legge nel soddisfare le esigenze descritte rappresenta un intervento che sarà molto favorevolmente considerato anche dagli utenti.
      Si confida, perciò, nella sensibile e positiva accoglienza della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È individuata la figura libero professionale dell'ottico-optometrista, con il seguente profilo: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame soggettivo ed oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed estetiche, di ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva di sua competenza.

Art. 2.

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, ed ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
      2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti ed occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui si chiede il ricambio o la riparazione.
      3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o esecuzione di terapie.
      4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale

 

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o di dipendenza, sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Per accedere agli albi professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione europea;

          b) avere compiuto ventuno anni;

          c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello di ottica optometria, o titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in optometria, anche in Stati facenti parte dell'Unione europea;

          d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;

          e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

      8. In via transitoria e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6 tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un'istituto di istruzione superiore di optometria o da istituto analogo costituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrino di avere esercitato per cinque anni tale professione, avendo conseguito il titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.
      9. La professione di ottico-optometrista non è cumulabile con alcuna altra libera professione.
      10. Chiunque eserciti la professione di ottico-optometrista o si fregi di tale titolo

 

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senza essere iscritto agli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 260 ad euro 2.600.

Art. 3.

      1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina, possono istituire corsi di laurea di primo livello in ottica optometria, in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico-optometrista. Tali esami sono effettuati in Roma e consistono in prove scritte e orali.
      2. Possono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione coloro che, in possesso del diploma di laurea in ottica optometria o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera c), hanno svolto con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un ottico optometrista in attività e iscritto all'albo di cui al medesimo articolo 2, comma 6.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quattro ottici-optometristi iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma 6, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo transitorio pari a cinque anni.

 

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      4. Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 5.

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le norme relative al funzionamento degli ordini professionali degli ottici-optometristi e della Federazione nazionale di cui al comma 1, alle elezioni degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia professionale, nonché quelle relative alla prima formazione degli albi professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. È garantito comunque il completamento degli studi agli allievi che siano iscritti ai corsi stessi.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. È comunque fatta salva la facoltà di iscrizione ad appositi elenchi ad esaurimento tenuti dalle aziende sanitarie locali per gli ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 8, non hanno sostenuto l'esame di Stato di abilitazione di cui all'articolo 4.

 

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      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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