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PDL 277

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 277


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BRIGUGLIO, BELLOTTI, GIULIO CONTI

Agevolazioni per l'accesso all'abitazione delle giovani coppie

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La famiglia si sviluppa sempre in un dato contesto, è quindi un microcosmo, dipendente dalla comunità in cui è situata, e per questo cambia di continuo struttura e funzioni. La qualità dei rapporti sociali influisce, perciò, in gran parte almeno, sulla stabilità domestica. Quando essa è garantita, la casa diventa luogo di felicità e di personalizzazione massima per gli sposi e per la prole.
      La famiglia non è scomparsa, ma sta trovando nuovi modi di essere al suo interno, di porsi nei confronti della società, di progettare il suo futuro, di impostare l'educazione dei figli, di interagire con gli altri organismi formativi. I giovani però sono sempre più spinti a posticipare il matrimonio, in particolare a causa della forte disoccupazione e della carenza accentuata di abitazioni a loro accessibili. Si può chiaramente comprendere l'importanza del problema connesso alla diminuzione delle unioni matrimoniali, se si pensa agli effetti demografici congiunturali, ad esempio, al numero di nascite, che con difficoltà potranno poi in seguito essere recuperati dalle generazioni coinvolte in questo ritardo. Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei giovani intenzionati a sposarsi è sempre più sentito, tanto che alcune regioni già prevedono una riserva di alloggi per gli stessi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata. Ma è necessario andare oltre.
      La Costituzione riconosce che la Repubblica deve agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia» (articolo 31), e questo comporta la necessità di rendere organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso
 

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alla casa da parte dei nubendi, oltre agli interventi, peraltro rari, delle regioni. A tale fine la presente proposta di legge prevede che, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, deve essere riservata ai giovani intenzionati a contrarre matrimonio una quota non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Nel caso in cui la richiesta di alloggi, da parte dei nubendi, sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, le abitazioni rimanenti sono concesse agli altri aventi diritto.
      L'accesso alle abitazioni è poi regolato tramite bandi speciali relativi agli alloggi, distinti secondo il comune di ubicazione, lasciando alle regioni e alle amministrazioni competenti l'individuazione di ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie specifiche.
      Le domande comunque devono riguardare gli alloggi ubicati nei comuni di residenza di uno o di entrambi i componenti della coppia o di svolgimento dell'attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali riguardano l'esenzione dall'imposta di registro, oltre che dalle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
      All'intera agevolazione, oggetto della presente proposta di legge, si accede dichiarando di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato e, ovviamente, di volere adibire l'immobile da acquistare a propria abitazione. E, ancora, titolo determinante per poter usufruire dell'agevolazione è il contrarre effettivamente matrimonio entro un anno dalla data di consegna dell'appartamento. Gli stessi requisiti devono essere presenti nel caso di seconda vendita, da attuare almeno dopo un anno dal matrimonio, che dovrà avvenire nei confronti di una coppia che intenda sposarsi e che abbia diritto alle medesime agevolazioni.
      L'interesse principale e fondamentale della presente proposta di legge è di riscoprire la famiglia come risorsa primaria e di sostenerla nel suo essere, nel suo divenire e nelle sue funzioni, nel quadro del bene comune e, in particolar modo, di permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Costituzione, le regioni, ai sensi delle disposizioni della presente legge, promuovono interventi per facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative di giovani coppie che intendono contrarre matrimonio.

Art. 2.
(Riserva di alloggi nei programmi
di edilizia residenziale pubblica).

      1. Per realizzare quanto previsto dall'articolo 1, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, alle coppie che intendono contrarre matrimonio è destinata una percentuale non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Tale percentuale di riserva è estesa al patrimonio edilizio gestito dai comuni. Nel caso di richiesta insufficiente a coprire la percentuale minima stabilita dal presente articolo, gli alloggi eccedenti sono destinati agli aventi diritto secondo le ordinarie graduatorie.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni competenti emanano, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, bandi speciali di durata triennale relativi ad alloggi, distinti secondo il comune di ubicazione, destinati alla vendita a coppie i cui componenti, alla data di pubblicazione del bando, non hanno superato i trentacinque anni di età, individuando eventualmente ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini della formazione delle specifiche graduatorie.

 

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      3. Le domande per l'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 2 possono essere presentate in relazione agli alloggi ubicati nei comuni, rispettivamente:

          a) di residenza della coppia o di uno dei suoi componenti;

          b) di svolgimento dell'attività lavorativa.

      4. Nell'atto di vendita gli interessati devono dichiarare che intendono contrarre matrimonio entro un anno dalla data di consegna dell'unità immobiliare, di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato a uso abitativo e di volere adibire l'alloggio a propria abitazione.
      5. Se la coppia non contrae matrimonio entro un anno dalla data di consegna dell'unità immobiliare o in caso di accertata falsità delle dichiarazioni di cui al comma 4, l'atto di vendita è annullato.
      6. La successiva vendita dell'unità immobiliare è ammessa, decorso un anno dalla data del matrimonio, alle medesime condizioni e nei confronti delle stesse categorie di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, in caso di acquisto congiunto di un immobile ad uso di abitazione principale, è stabilita l'esenzione dall'imposta di registro, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'immobile da acquistare sia ubicato in un comune individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.


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