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PDL 352

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 352


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Norme per la sicurezza negli stadi

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 13 dicembre 1989, n. 401, nata con l'apprezzabile proposito di eliminare o quantomeno ridurre i fenomeni di violenza e di teppismo nei nostri stadi, è stata approvata sull'onda emotiva di episodi indubbiamente molto gravi, ma è stata scritta in modo evidentemente frettoloso e approssimativo. Ne è scaturita una disciplina incerta e discutibile, su cui la stessa Corte di cassazione ha espresso significative riserve. In pratica, l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, violerebbe la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione. La Suprema Corte ha avanzato di fatto forti dubbi sulla costituzionalità dell'articolo rimettendo la norma all'attenzione della Corte costituzionale.
      Purtroppo - senza entrare nel merito di una valutazione prettamente giuridica e inerente allo stato di diritto che deve essere garantito per tutti i cittadini - tali perplessità sono state interpretate da più parti come una sorta di regalo alle tifoserie violente. Va invece sottolineato che l'obbligo di presentarsi al commissariato di pubblica sicurezza durante le partite di calcio alle quali non si può andare perché diffidati, potrebbe essere una violazione della Carta costituzionale in quanto emanato dal questore e non - come deve essere per i provvedimenti di limitazione della libertà personale - da un magistrato.
      La legge n. 401 del 1989 ha inasprito il rapporto tra le tifoserie organizzate e le Forze dell'ordine, e ciò anche a causa di una eccessiva discrezionalità lasciata al questore nell'applicazione di una misura che limita fortemente la libertà di circolazione e anche quella personale.
      La cosiddetta «diffida», infatti, è un unicum nel panorama giuridico nazionale, visto che consente al questore e non all'autorità giudiziaria, di limitare tale libertà, garantita dall'articolo 13 della Costituzione. Il controllo successivo da parte dal giudice si è rivelato foriero di
 

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ingiustizie, atteso che l'elevato carico di lavoro dei magistrati ha spesso ridotto il tutto a una specie di «visto» che contrasta con una giusta analisi e applicazione della misura. Questo ha fatto sì che venissero diffidate non solo persone realmente pericolose, ma anche avvocati, medici, radiocronisti e tutti coloro che, anche per una sola volta, si siano lasciati andare in un contesto che, spesso, agita le passioni.
      La presente proposta di legge è finalizzata a far sì che il questore, come è giusto che sia, si limiti a proporre il provvedimento in questione a un magistrato, che è tenuto in prima persona ad applicarlo e non semplicemente a convalidarlo, il tutto nel rispetto delle garanzie di difesa dell'individuo che, con la legge attualmente in vigore, sono limitate in modo tale da rendere di fatto difficilissima qualsiasi difesa.
      Le statistiche che periodicamente vengono fornite dal Ministero dell'interno, che vorrebbero dimostrare l'efficacia della legge in vigore, non tengono conto di un dato fondamentale: l'elevato numero di assoluzioni e di archiviazioni che seguono alle denunce penali su cui la «diffida» si sorregge. Poco conta, quindi, dire che 1.000 persone sono state denunciate e diffidate, se a tale dato non segue quello dell'esito di tali denunce.
      Le questure non hanno saputo fare tesoro di tanto potere loro affidato e, in un'ottica repressiva mascherata da prevenzione, hanno applicato spessissimo il massimo della misura per violazioni infime, come può essere lo scavalcamento di un cancello: tre anni di triplice obbligo di firma in occasione di ogni partita disputata dalle squadre di calcio della Roma e della Lazio in un caso del genere, ampiamente documentabile così come tanti altri, lascia intendere che tale eccessiva discrezionalità debba essere rivista, per non sconfinare in una gestione dell'ordine pubblico degna di uno Stato di polizia, attuata con sistemi che, in un futuro forse non troppo remoto, potrebbero essere esportati anche in altre aree.
      La presente proposta di legge, quindi, risponde alla duplice esigenza di adeguare il precetto normativo alla Carta costituzionale, senza per questo elidere le giuste ragioni di tutela della collettività di fronte a un problema serio quale è la violenza negli stadi.
      Questa proposta di legge vuole andare nella direzione di reinterpretare correttamente il giusto principio di garantire la sicurezza negli stadi e nei luoghi frequentati dai sostenitori delle squadre di calcio, senza però violare il dettato costituzionale e i diritti fondamentali di tutti i cittadini, compresi gli appassionati di calcio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche).

      1. Nei confronti delle persone il cui nominativo risulta essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per avere preso parte attiva a episodi di violenza su persone o su cose in occasione di manifestazioni sportive agonistiche, ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, e agli articoli 5 e 6 della presente legge, il questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, anche specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
      2. Al fine di cui al comma 1, il questore del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato notifica all'interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia avanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero al giudice competente per l'emissione del provvedimento. Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'applicazione del divieto di cui al comma 1 per un periodo di tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, stabilito in

 

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rapporto alla gravità del fatto commesso e alla pericolosità della persona.
      3. Il giudice per le indagini preliminari provvede, con ordinanza motivata, sulla richiesta del pubblico ministero avanzata ai sensi del comma 2 entro cinque giorni dal deposito della stessa, pena l'inefficacia dei provvedimento.
      4. L'ordinanza di cui al comma 3 è ricorribile per cassazione. La proposizione del ricorso non ne sospende l'esecuzione.
      5. Ove il questore proponga, oltre al divieto di cui al comma 1, anche l'applicazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, non si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo e si procede ai sensi del citato articolo 2, comma 1.
      6. Anche su istanza di parte, qualora lo ritenga opportuno, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento ai sensi del comma 3 può in ogni momento revocarlo ovvero disporne la riduzione o la modifica.
      7. Ai fini della presente legge, per manifestazioni sportive agonistiche si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Art. 2.
(Obbligo di presentazione in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive agonistiche).

      1. Su proposta del questore, notificata all'interessato, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 1 o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in caso di minore età, può, con decreto motivato a pena di nullità, chiedere al giudice per le indagini preliminari di prescrivere alle persone alle quali è imposto il divieto previsto dal citato comma 1 dell'articolo 1, di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o nel comando di

 

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polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il suddetto divieto, per la durata ritenuta più opportuna nei limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1.
      2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, dandone avviso alla parte e al pubblico ministero.
      3. All'udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e valutata la personalità dell'interessato, dispone con ordinanza motivata nel modo ritenuto più opportuno in ordine alla eventuale emissione del provvedimento nonché alla sua durata e modalità di applicazione.
      4. Contro l'ordinanza di cui al comma 3 è proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
      5. In ogni momento l'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento, la riduzione, la cessazione o la modifica della misura di cui al comma 1 qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
      6. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo devono essere revocati da parte dell'autorità giudiziaria qualora il procedimento penale scaturito dalla notizia di reato sia stato archiviato ovvero in caso di assoluzione per il reato contestato.
      7. L'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari del tribunale del luogo ove dimora di essere autorizzato, per gravi e comprovate esigenze, anche lavorative, a comunicare il luogo di privata dimora o qualsiasi altro luogo ove lo stesso è reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni per le quali opera l'obbligo di presentazione. L'interessato può altresì chiedere al medesimo giudice che ha applicato la prescrizione di cui al comma 1 che l'obbligo di presentazione sia sostituito con quello della permanenza in casa in concomitanza con le suddette manifestazioni.
 

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Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Il contravventore alle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 1 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a 1.500 euro.

Art. 4.
(Disposizioni in caso di arresto in flagranza e giudizio direttissimo).

      1. I provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive agonistiche e all'obbligo di comparizione in concomitanza con le stesse, nei limiti temporali previsti dalla presente legge. Gli stessi provvedimenti sono revocabili in ogni momento, anche su istanza dell'interessato, da parte dell'autorità giudiziaria che li ha emessi.
      2. All'esito del giudizio direttissimo e valutata la personalità del condannato, il giudice, solo su istanza di parte, può sostituire al divieto e all'obbligo di cui al comma 1 l'obbligo di un impegno sociale presso organizzazioni di volontariato o strutture pubbliche.
      3. L'impugnazione della sentenza ovvero dell'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 5.
(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive agonistiche).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lancia corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi

 

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pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 3.000 euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive agonistiche, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 150 euro a 1.000 euro.

Art. 6.
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive agonistiche).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive agonistiche, viene trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi che possono essere idonei a creare pericolo per le persone, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro.

Art. 7.
(Arresto in flagranza).

      1. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 6 della presente legge.

 

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Art. 8.
(Giudizio direttissimo).

      1. Per i reati di cui all'articolo 7 si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 9.
(Abrogazione di norme ed entrata in vigore).

      1. Gli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 7, 7-bis, 8, 8-bis e 8-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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