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PDL 791

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 791


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di imposta per i corsi di avviamento e perfezionamento all'attività sportiva

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elenca gli oneri che possono essere portati in detrazione dal contribuente.
      L'inserimento nella citata disposizione delle singole voci è dipeso, nel corso del tempo, da valutazioni, in continua evoluzione, delle necessità e degli interessi dei cittadini, in relazione al miglioramento del tenore di vita e, comunque, al diverso apprezzamento che si è registrato con riferimento ai bisogni socio-economici dei medesimi.
      Dall'esame delle singole previsioni contenute in tale disposizione si evince che il legislatore ha inteso considerare le necessità del cittadino lavoratore, del cittadino proprietario di abitazione, del cittadino che necessita di cure sanitarie, del cittadino studente o del cittadino che intende considerare il periodo in cui avrà terminato l'attività lavorativa. Previsioni tutte che lo Stato ha il dovere di considerare e privilegiare, concedendo anche la possibilità di fruire di sgravi fiscali.
      Nell'esame degli interessi dei cittadini lo Stato, per i fini che ci interessano, non ha mai però considerato la pratica dell'attività sportiva. Si tratta di un interesse che, con particolare riferimento alle inclinazioni dei giovani, lo Stato ha il dovere di considerare anche nell'ottica dei benefìci che la pratica sportiva apporta alla crescita ed allo sviluppo della nazione.
      La presente proposta di legge intende, quindi, consentire la detrazione delle spese sostenute per frequenza a corsi di avviamento o di perfezionamento alle discipline sportive, purché tali spese siano sostenute per conto di minori di anni sedici e purché vi sia la garanzia che tali esborsi siano stati effettuati a favore di istruttori che,
 

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regolarmente abilitati, diano garanzia di professionalità.
      La modifica dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, nel senso prospettato, avrebbe quindi molteplici finalità.
      Si intende anzitutto favorire, con una disposizione normativa di carattere generale, la pratica e la diffusione dell'attività sportiva tra i giovani, facilitando l'accesso a corsi di avviamento e di perfezionamento, con tutti i conseguenti ed evidenti benefìci che ne possono derivare.
      Si incrementerebbe quindi l'avviamento allo sport a mezzo di personale qualificato, appartenente alle singole federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano.
      Inoltre, si darebbe un evidente stimolo alla richiesta, da parte dei genitori dei giovani dediti alla pratica sportiva, della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento di prestazioni professionali concernenti corsi di pratica sportiva, con ciò dando un contributo indiretto anche alla trasparenza delle relative operazioni.
      Da ultimo, la modifica normativa proposta costituirebbe un valido elemento per arginare il diffuso, negativo e lamentato fenomeno dell'insegnamento abusivo, ovvero dell'organizzazione di corsi di avviamento e di perfezionamento all'attività sportiva tenuti da personale non qualificato ed improvvisato. Si è inteso, infine, ampliare detta possibilità ricomprendendo nel beneficio anche il caso in cui i corsi siano svolti da personale qualificato per aver conseguito il titolo di studio previsto all'esito del corso di studi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-quinquies) le spese per la frequenza a corsi di avviamento o di perfezionamento all'attività sportiva, tenuti da insegnanti abilitati dalle rispettive federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano, ovvero in possesso del diploma di laurea rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica o al termine di un corso di laurea in scienze motorie istituito ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, se indirizzati a minori di anni sedici, in misura non superiore a 516 euro».


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