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PDL 778

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 778



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella passata legislatura è stato necessario inserire nella legge n. 262 del 2005, di riforma del risparmio, disposizioni urgenti riguardanti la Banca d'Italia, con l'obiettivo di sanare le molte storture venutesi a verificare nell'assetto finanziario del Paese a causa della sua principale istituzione monetaria. Lunghe ombre erano state gettate sulla proprietà della Banca d'Italia, sulla regolarità delle modalità di esercizio delle funzioni di controllo sul sistema bancario e sui meccanismi che regolano le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Banca d'Italia stessa, le istituzioni finanziarie private e il pubblico. Tutti questi problemi sono stati affrontati; al contrario, non si è affrontato il tema del debito creato in modo immotivato con l'emissione di banconote.
      I meccanismi che regolano l'emissione della moneta sono stati oggetto di studi approfonditi, tra cui si segnalano quelli del professor Giacinto Auriti, ed esiste un forte movimento che, con fondate argomentazioni, denuncia l'esistenza di un iniquo arricchimento di pochi con i frutti del signoraggio a danno della finanza pubblica. Si ricorda che il «signoraggio» consisteva nel profitto che lo Stato ricavava dando alle monete messe in circolazione un valore d'acquisto superiore al valore del metallo in esse contenuto; oggi, poiché le principali monete non contengono metalli preziosi, né sono immediatamente convertibili in essi, né rappresentano un bene depositato che il portatore del biglietto possa reclamare, ma sono solo unità di misura realizzate con carta e inchiostro, il signoraggio è rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti.
 

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      È mia convinzione che non vi sia alcun motivo per cui l'uso delle banconote debba creare debito pubblico: come giustificazione non è possibile nominare la necessità di una riserva, i rischi di inflazione o la convertibilità. Con il meccanismo attuale dello scambio tra Stato e Banca d'Italia di banconote in euro contro debito di Stato, ad arricchirsi sono in pochi a danno di tutti.
      Per modificare tale situazione si propone, con questa proposta di legge, di introdurre, nei meccanismi relativi all'emissione di moneta tra Banca d'Italia e sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto dalla Banca d'Italia, in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio. Senza interrompere i flussi di credito e di debito che si svolgono tra Stato e Banca d'Italia nelle operazioni di produzione della moneta, l'introduzione dei conti di cittadinanza permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio mettendolo nelle mani dei cittadini; inoltre l'esistenza dei conti di cittadinanza potrà permettere la creazione di altri strumenti, come il reddito di cittadinanza. La gestione dei conti di cittadinanza, grazie alle moderne tecnologie e alla prescrizione che siano conti su cui non si effettuino operazioni quotidiane, è facilmente possibile, anche se riguardante diversi milioni di conti.
      Nella proposta di legge si prescrive che il conto di cittadinanza sia attivato per il cittadino fin dalla nascita (o dall'acquisto della cittadinanza), ma che il conto non possa essere utilizzato dalla persona fino alla maggiore età, questo per dare garanzia al cittadino minorenne contro comportamenti scorretti e per garantire all'insieme dei conti di cittadinanza una base immobile che dia stabilità al sistema. Al contempo, la prescrizione che, raggiunta una certa consistenza del valore del conto di cittadinanza, il valore del deposito sia accreditato al cittadino adulto restituisce continuamente al popolo i frutti del signoraggio e dell'esercizio della Banca d'Italia, rifornendo al contempo il sistema bancario di capitali da gestire per conto del cittadino stesso.
      L'articolo 5 della proposta di legge, oltre a cancellare le norme in contrasto con l'istituzione dei conti di cittadinanza, abroga una norma del testo unico sulla circolazione dei biglietti di banca la quale prescrive l'esistenza di una fantomatica riserva a garanzia esclusiva per i portatori dei biglietti di Banca d'Italia, riserva che non è solo anacronistica, ma invero mendace.
      Con questo meccanismo la Banca d'Italia e il sistema bancario privato svolgeranno la funzione pubblica della creazione di ricchezza legata all'emissione di denaro a favore degli italiani piuttosto che degli azionisti delle banche, a favore di tutti i cittadini e non soltanto di chi ha i fondi da investire in titoli di Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La moneta appartiene al popolo che la usa per perseguire gli scopi garantiti dalla Costituzione.

Art. 2.
(Conto personale di cittadinanza).

      1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
      2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «conto di cittadinanza».
      3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutti i cittadini italiani e, successivamente a tale data, entro tre mesi dalla nascita del cittadino o dal giorno in cui la persona diventa cittadino italiano.
      4. Sul conto di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
      5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto corrente di riferimento presso un'istituzione bancaria.

Art. 3.
(Operazioni sul conto di cittadinanza).

      1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4,

 

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comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
      2. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.
      3. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che sono gestiti dalla Banca d'Italia gratuitamente.
      4. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per i soli conti di cittadinanza; tale passività è addebitata in frazioni uguali al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.
      5. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sui conti di cittadinanza.
      6. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza è accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di riferimento di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della legge medesima.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione

 

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del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

Art. 5.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.


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