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PDL 278

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 278



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, BELLOTTI, BRIGUGLIO, GIULIO CONTI

Agevolazioni fiscali per il miglioramento della sicurezza
e dell'ordine pubblico

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La criminalità dilaga. Le strade delle nostre città sono sempre più controllate dalla malavita, organizzata e non. I crocicchi delle vie assistono ogni notte ai riti consueti legati alla prostituzione, al traffico della droga, alle sparatorie tra delinquenti per il controllo del territorio. Anche nelle località minori, un tempo immuni da questo genere di accadimenti, è divenuto difficile, se non impossibile, per la gente, uscire dopo una certa ora. Gli enormi profitti che derivano dalle attività illecite consentono ai criminali di dotarsi di mezzi sofisticati e moderni per perpetrare il proprio crimine: veicoli blindati, apparecchi per la visione notturna, metal detector per svaligiare le abitazioni a colpo sicuro e quant'altro la più moderna tecnologia è in grado di fornire loro.
      Dall'altro lato della barricata, lo Stato e le Forze dell'ordine non riescono ad arginare con analoga efficienza questo espandersi oramai incontrollato della criminalità e per lo più causato, ovvero esponenzialmente accresciuto, dall'apertura, di fatto, delle frontiere all'immigrazione clandestina. Apparecchiature obsolete, sedi inadeguate, carenza generale di strumenti informatici, mancanza di veicoli per svolgere attività di pattuglia e così via. Le rassicurazioni che provengono dalle fonti ufficiali si scontrano con quanto è possibile conoscere mediante una normale frequentazione dei presìdi deputati a baluardo dell'ordine pubblico e il dialogo diretto con i suoi tutori. Pare di assistere nuovamente alle scene dell'epoca mussoliniana, quando al duce veniva fatto credere che disponessimo di una forza aerea
 

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imponente, mentre si trattava degli stessi velivoli che venivano trasferiti da un aeroporto militare all'altro in occasione delle due visite. Cambiano i tempi, ma l'Italia rimane sempre la stessa!
      Nonostante gli encomiabili sforzi umani dei singoli, l'incapacità di contrasto della criminalità da parte dello Stato deriva da fattori oggettivi. Pochi esempi possono chiarire l'assunto. L'identificazione dei soggetti e l'informativa conseguente delle loro effettive pendenze giudiziarie nei centri periferici avvengono non in maniera informatica, e dunque in tempo reale, bensì mediante l'invio materiale dei dati (impronte, documenti, eccetera) nei pochi centri attrezzati alla loro completa identificazione. Così accade, in maniera assai frequente, che un pregiudicato che abbia fornito generalità false venga rilasciato per scadenza dei termini di custodia, prima ancora che il centro contattato ne riconosca l'effettiva identità.       Si pensi ancora al farraginoso sistema di stipula e di comunicazione degli atti che riguardano i trasferimenti, anche temporanei, delle aziende commerciali, introdotto dalla legge 12 agosto 1993, n. 310 (cosiddetta «legge Mancino») che, nelle intenzioni del compilatore, avrebbe dovuto consentire il monitoraggio dei fenomeni di riciclaggio del danaro sporco da parte delle organizzazioni malavitose, ma, in realtà, è valsa solo ad incrementare ulteriormente gli introiti della categoria notarile. Sotto il profilo della lotta alla criminalità, infatti, non esiste alcuna banca dati che consenta alle Forze dell'ordine di conoscere in tempo reale quanto di loro interesse rispetto alle transazioni.
      Quelli citati sono solo alcuni degli esempi di come, a livello legislativo, anziché rendere più agile e meglio organizzata l'attività dei tutori dell'ordine, li si investa piuttosto di compiti inutili, burocratici e privi di alcun effetto reale. Da segnalare, infine, come fatto estremamente significativo ed eclatante della situazione di disagio generale nella quale si trovano le Forze dell'ordine che, troppo spesso, singoli agenti devono acquistare attingendo ai propri mezzi personali quel computer portatile o quella macchina fotografica ovvero quant'altro necessiti loro con urgenza per uno svolgimento più moderno ed efficiente del proprio servizio. Lo Stato finge di non accorgersene ed elemosina «aumenti» stipendiali così ridicoli, che verrebbero rifiutati persino nei Paesi del Terzo mondo. La presente proposta di legge mira specificamente a rendere più diretto il rapporto tra cittadino e Polizia di Stato o Arma dei carabinieri. Una comunità che si senta soffocata dall'aumento di criminalità, di fronte alla carenza di mezzi in dotazione ai tutori dell'ordine di stanza in quel luogo potrà, se lo vorrà, contribuire all'adeguamento e al miglioramento delle strutture del proprio presidio di riferimento. Lo Stato, in tale caso, sarà disposto a riconoscere a questi cittadini un contributo in termini di bonus fiscale, che essi potranno detrarre dai propri redditi. La presente proposta di legge prevede poi un incentivo in favore di quei cittadini e di quelle imprese che vorranno dotarsi di sistemi di sicurezza, anche murari, contro la violazione dei loro locali da parte di malviventi. L'utilità sociale di questa disposizione risiede nel fatto che un miglioramento complessivo dei sistemi di sicurezza e una maggiore difficoltà nell'accesso ad abitazioni e negozi rendono più agevole il lavoro delle Forze dell'ordine e si risolvono proprio per questo motivo, in un effettivo risparmio a favore dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Contribuzioni in favore dell'ordine pubblico da parte di soggetti privati).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle liberalità in denaro effettuate in favore di presìdi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, ovunque situati sul territorio nazionale.
      2. Le liberalità acquisite ai sensi del comma 1 rimangono tra i fondi a libera disposizione del presidio che le riceve, che deve utilizzarle, entro un anno dalla data di ricevimento, per l'acquisto di dotazioni tecniche, anche informatiche, per la lotta alla criminalità.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le procedure, ai fini di controllo, tramite le quali il responsabile del presidio deve periodicamente comunicare l'entità dei fondi ricevuti, il soggetto erogante e l'effettiva destinazione degli stessi, in tutto o in parte, alle finalità stabilite dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono inoltre stabilite le modalità per l'effettuazione delle contribuzioni.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Incentivi per la sicurezza privata
e delle imprese).

      1. Ai privati cittadini e alle piccole e medie imprese, come definite, da ultimo, dal decreto del Ministro delle attività produttive

 

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18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, in conformità alla disciplina comunitaria, che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sostengono spese documentate per l'acquisto di sistemi di sicurezza, di impianti di allarme e di teleallarme, di vigilanza privata, di blindatura degli infissi di propri locali, è concesso un credito di imposta pari al 25 per cento dell'importo delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, sino ad un massimo di 2.580 euro per ciascun periodo di imposta.
      2. Il credito di imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale disciplina.
      3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto ai rimborsi di imposta spettanti ad altro titolo.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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