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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 172 |
1. Il Governo, al fine di promuovere lo sviluppo economico, con le modalità di cui alla presente legge, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, nei quali attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. Nella predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le diverse aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture, comprese le infrastrutture immateriali e i servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturale del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature idonei ad assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e di coinvolgere una molteplicità di soggetti pubblici e privati, dando adeguata risposta ad attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa negli ambiti urbani interessati dal programma attraverso la promozione, in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità del soggetto proponente privato, anche con destinazione diversa da quella residenziale, di programmi residenziali caratterizzati dalla destinazione di un massimo del trenta per cento di alloggi a locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per cento da cedere gratuitamente al comune per l'emergenza abitativa e per la restante quota da cedere a soggetti privati come abitazione principale; le modalità di attuazione dei programmi di cui alla presente lettera sono definite entro il 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;
f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso il loro trasferimento ai soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi, ad integrazione dei finanziamenti da essi autonomamente attivati.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione dei piani degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, di intesa con la regione o le regioni interessate, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale, da cui possono essere realizzati i piani degli interventi comunali. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato entro i successivi trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi quattro mesi i
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di un apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, di spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) agevolazioni fiscali relative ai tributi di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.
6. Ai piani degli interventi è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e di pareri finalizzati al loro miglioramento. Le forme di pubblicità e i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla loro ricezione da parte dei comuni, trasmette le proposte di piano di cui al comma 4 al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che le approva o le respinge entro i successivi due mesi.
8. In caso di approvazione da parte del CIPE, ai sensi del comma 7, i comuni interessati predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e nel rispetto delle intese raggiunte in sede di
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