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PDL 340

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 340



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Disposizioni in materia di regolarizzazione dell'occupazione di immobili per finalità sociali, nonché in materia di recupero del patrimonio edilizio degli enti locali

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono sanare le occupazioni, per finalità sociale, di immobili pubblici e privati abbandonati e destinati inevitabilmente al degrado per poter dare una risposta legislativa all'«emergenza casa» e all'accusa di associazione a delinquere rivolta contro i militanti dell'Agenzia comunitaria Action e i disobbedienti.
      Va ricordato che a Roma e nelle altre aree metropolitane vi è un'emergenza sociale abitativa che riguarda giovani coppie e immigrati ed è intollerabile che decine di palazzi siano tenuti vuoti per scopi speculativi.
      Ciò che appare illegale, come l'occupazione di una casa vuota, può diventare l'occasione per una nuova legge, come peraltro è già accaduto anche con le sanatorie amministrative fatte negli anni passati dal comune di Roma e dalla regione Lazio sulle occupazioni di spazi per finalità sociali e abitative.
      La proposta di legge prevede anche la depenalizzazione di alcuni reati relativi alle occupazioni di immobili, la requisizione di immobili privati non utilizzati da più di cinque anni, l'istituzione di un Fondo nazionale da destinare agli enti locali per finanziare le attività di recupero del patrimonio edilizio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 633 del codice penale non si applica alle occupazioni di immobili o di terreni altrui effettuate anteriormente al 31 dicembre 2002 per finalità legate alla realizzazione di iniziative a carattere sociale e culturale.
      2. I procedimenti penali in corso ai sensi dell'articolo 633 del codice penale e relativi alle fattispecie di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la valorizzazione del patrimonio edilizio, di seguito denominato «Fondo».
      2. Le risorse attribuite al Fondo sono destinate ai comuni per risarcire i proprietari degli immobili occupati di cui al comma 1 e per finanziare le attività di recupero del patrimonio edilizio di proprietà comunale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo ai sensi del comma 2.

Art. 3.

      1. I sindaci procedono al censimento del patrimonio immobiliare nei territori di rispettiva competenza al fine di requisire gli immobili non utilizzati per più di cinque anni consecutivi e di cederne l'uso, a titolo gratuito, alle associazioni senza scopo di lucro che ne fanno richiesta.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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