Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 847

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 847



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUTA

Istituzione della targa speciale per i veicoli della polizia locale

Presentata il 22 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende istituire una targa speciale per i Corpi di polizia locale al fine di soddisfare l'esigenza di individuare facilmente i veicoli che, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, sono adibiti dagli enti locali esclusivamente all'impiego di polizia stradale. L'istituzione della targa speciale è consentita dall'articolo 246 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire il rilascio di una targa speciale di immatricolazione per i veicoli di cui al citato articolo 93, in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII del titolo III del regolamento stesso.
      L'istituzione della targa speciale per i Corpi di polizia locale costituisce il corollario di quanto lo stesso Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha disposto con circolare n. 9, protocollo M/2413-3 del 1o marzo 2005, per disciplinare il rilascio della patente di servizio al personale dipendente degli enti locali adibito a compiti di polizia stradale.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito dell'immatricolazione degli automezzi della polizia locale, destinati ai servizi di polizia stradale, è istituita la targa unica nazionale per la polizia locale.

Art. 2.

      1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale immatricolati ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e rispondenti alle caratteristiche stabilite dall'articolo 246, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono muniti dalla targa speciale istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, avente le seguenti caratteristiche:

          a) due caratteri alfabetici «PL» di colore rosso;

          b) marchio ufficiale della Repubblica italiana;

          c) serie progressiva costituita da tre caratteri numerici;

          d) due caratteri alfabetici che identificano la provincia.

Art. 3.

      1. I veicoli di cui all'articolo 2 sono esentati dalla tassa di proprietà e da tributi straordinari.

 

Pag. 3

Art. 4.

      1. Il Ministro dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, adotta con proprio decreto, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'istituzione della targa speciale per la polizia locale.

Art. 5.

      1. Al comma 11 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei Corpi e dei Servizi di polizia locale».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su