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PDL 514

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 514



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISURACA

Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale comandato presso gli uffici dei giudici di pace

Presentata il 5 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'istituzione e l'immediato inserimento operativo dell'ufficio del giudice di pace hanno comportato - a causa dei ripetuti e protratti blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione - l'impossibilità di dotare il nuovo ufficio di un organico di personale adeguato ai compiti e alle funzioni conferiti dalla legge, indispensabile per il supporto all'attività giudicante della nuova figura di giudice.
      Pertanto, si è fatto fronte all'obbligo previsto dalla legge di rendere operativa la nuova figura di giudice attingendo provvisoriamente il personale necessario dagli organici degli enti locali.
      Questa scelta di carattere provvisorio di fatto ha protratto nel tempo una situazione ibrida, per la quale si sono istaurate e acquisite delle professionalità da parte del personale dipendente degli enti locali ma prestante servizio presso l'ufficio del giudice di pace.
      Poiché sia l'attività amministrativa svolta dagli enti locali che quella competente agli uffici dei giudici di pace sono attività irrinunciabili, l'incertezza dei rispettivi organici determina altresì un rischio di procrastinazione o riduzione di quelle attività, a discapito dei cittadini.
      È dovere del legislatore, nei limiti consentiti dalla realtà, porre riparo a una situazione che si è fatta insostenibile.
      La proposta di legge è costituita da un unico articolo, con il quale, al personale dipendente dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si conferisce la possibilità di essere immesso nei ruoli del Ministero della giustizia. In tale modo si creano le premesse indispensabili per determinare l'effettiva quantificazione del fabbisogno di risorse umane per entrambe le diverse tipologie amministrative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale dipendente da amministrazioni comunali di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, proveniente dai soppressi uffici di conciliazione e comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando, è immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della giustizia presso i medesimi uffici del giudice di pace di appartenenza, in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica del personale e nella stessa posizione economica ricoperta alla medesima data.


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