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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 351 |
a) stabilendo che la diffida e l'obbligo di firma continuano a poter essere irrogati anche a chi, senza aver compiuto necessariamente un reato, abbia però «incitato, inneggiato o indotto alla violenza», ma solo quando all'incitamento o all'induzione abbia fatto seguito il verificarsi di fatti di violenza;
b) obbligando il questore a fornire una motivazione precisa al provvedimento, la cui irrogazione si prevede debba essere giustificata da «elementi di fatto, obiettivamente rilevanti» (articolo 1 della proposta di legge).
Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 prevede che la firma debba essere apposta solo presso l'ufficio o il comando di polizia competente territorialmente per il luogo di residenza dell'interessato, oppure in altro comando od ufficio indicato però dal questore stesso. Così l'obbligo di firma di fatto si trasforma in un obbligo di residenza, sia pure limitato ai giorni e alle ore in cui si svolgono le competizioni interdette, con evidenti problemi di legittimità costituzionale della norma. La nuova formulazione proposta per il comma 2, senza permettere l'elusione della prescrizione, intende consentire all'interessato di recarsi a firmare, nei giorni e negli orari in cui si svolgono le manifestazioni sportive interdette, anche in uffici di polizia situati in luoghi diversi da quello di residenza così come indicati dall'interessato (articolo 2 della proposta di legge).
Ancora, le politiche di contenimento repressivo della violenza sportiva hanno mostrato di essere da sole inefficaci, perché non solo non riescono a provocare una diminuzione del fenomeno, ma colpiscono spesso in modo irrazionale e senza criteri uniformi. Le modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 mirano a rendere più organico il testo normativo per rendere più coerente ed efficace l'azione delle Forze dell'ordine (articolo 3 della proposta di legge).
L'articolo 4 della proposta di legge, prevedendo, infine, l'introduzione dell'articolo 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, ha lo scopo di responsabilizzare le amministrazioni pubbliche verso politiche attive per la prevenzione sociale della violenza nel tifo sportivo.
1. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «indotto alla violenza, il questore può» sono sostituite dalle seguenti: «indotto alla violenza e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti, il questore può, sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,».
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, dopo le parole: «specificamente indicato,» sono inserite le seguenti: «anche dall'interessato,».
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «La prescrizione di cui al comma 2 ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 hanno»; le parole: «ed è immediatamente comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono immediatamente comunicati»; e le parole: «con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura» sono sostituite dalle seguenti: «per territorio»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
c) al terzo periodo, le parole: «nelle quarantotto ore successive» sono sostitui- te dalle seguenti: «nei successivi cinque giorni».
1. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:
«Art. 6-quinquies. - (Politiche di intervento sociale) - 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare sostenendo iniziative specifiche attivate da soggetti del privato sociale o da associazioni di tifosi».
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