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PDL 351

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 351



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, di fronte ad episodi di violenza eclatanti che mettono a nudo situazioni di emergenza, solitamente vengono emanate normative eccezionali e sempre più severe. Queste normative sono spesso il frutto di una situazione contingente che produce un forte clima di emotività, alimentato anche dalle campagne giustizialiste condotte sui mass-media. Questo è quanto è successo anche con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive, ma soprattutto con le successive modifiche ad essa apportate a seguito di episodi particolarmente violenti che hanno fortemente scosso l'opinione pubblica.
      È giusto che queste norme vengano riviste con un occhio più critico e distante dal clima emotivo che le ha ispirate, per valutare così la loro efficacia in rapporto alla situazione di emergenza che devono contrastare, la loro capacità di colpire i veri responsabili dei reati ed anche le garanzie di difesa che questi provvedimenti devono offrire a coloro che ne sono colpiti.
      Ecco perché, con la presente proposta di legge, si chiede di apportare dei correttivi alle norme in vigore in materia di tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. Infatti, in Italia, finora l'unica risposta per arginare il fenomeno del tifo violento è stata l'adozione sempre maggiore di misure di ordine pubblico e di controllo sociale.
 

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      Si è così delegato alle sole Forze dell'ordine il compito di contenere, reprimere e punire il tifo violento. Il risultato, come appare anche dagli ultimi dati in nostro possesso, è una maggiore tensione intorno ai campi da gioco e l'esasperazione del conflitto, non tanto tra ultrà delle opposte tifoserie, ma tra ultrà e Forze dell'ordine.
      Per questo motivo, uno dei correttivi proposti per arginare, in maniera più efficace, i comportamenti violenti è l'introduzione, a fianco dei provvedimenti repressivi, di misure di intervento sociale, con politiche non tanto mirate a controllare ed a reprimere, ma capaci di analizzare i motivi di questa violenza e di incidere, con un lavoro di lungo periodo, sulla mentalità che sta alla base di certi atteggiamenti.
      Il problema principale della legge n. 401 del 1989 è l'amplissima discrezionalità riconosciuta al questore nella decisione circa l'irrogazione della diffida e dell'obbligo di firma. Pertanto le proposte di modifica al comma 1 dell'articolo 6 tendono a limitare questa discrezionalità:

          a) stabilendo che la diffida e l'obbligo di firma continuano a poter essere irrogati anche a chi, senza aver compiuto necessariamente un reato, abbia però «incitato, inneggiato o indotto alla violenza», ma solo quando all'incitamento o all'induzione abbia fatto seguito il verificarsi di fatti di violenza;

          b) obbligando il questore a fornire una motivazione precisa al provvedimento, la cui irrogazione si prevede debba essere giustificata da «elementi di fatto, obiettivamente rilevanti» (articolo 1 della proposta di legge).

      Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 prevede che la firma debba essere apposta solo presso l'ufficio o il comando di polizia competente territorialmente per il luogo di residenza dell'interessato, oppure in altro comando od ufficio indicato però dal questore stesso. Così l'obbligo di firma di fatto si trasforma in un obbligo di residenza, sia pure limitato ai giorni e alle ore in cui si svolgono le competizioni interdette, con evidenti problemi di legittimità costituzionale della norma. La nuova formulazione proposta per il comma 2, senza permettere l'elusione della prescrizione, intende consentire all'interessato di recarsi a firmare, nei giorni e negli orari in cui si svolgono le manifestazioni sportive interdette, anche in uffici di polizia situati in luoghi diversi da quello di residenza così come indicati dall'interessato (articolo 2 della proposta di legge).
      Ancora, le politiche di contenimento repressivo della violenza sportiva hanno mostrato di essere da sole inefficaci, perché non solo non riescono a provocare una diminuzione del fenomeno, ma colpiscono spesso in modo irrazionale e senza criteri uniformi. Le modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 mirano a rendere più organico il testo normativo per rendere più coerente ed efficace l'azione delle Forze dell'ordine (articolo 3 della proposta di legge).
      L'articolo 4 della proposta di legge, prevedendo, infine, l'introduzione dell'articolo 6-quinquies della legge n. 401 del 1989, ha lo scopo di responsabilizzare le amministrazioni pubbliche verso politiche attive per la prevenzione sociale della violenza nel tifo sportivo.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «indotto alla violenza, il questore può» sono sostituite dalle seguenti: «indotto alla violenza e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti, il questore può, sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti,».

Art. 2.

      1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, dopo le parole: «specificamente indicato,» sono inserite le seguenti: «anche dall'interessato,».

Art. 3.

      1. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «La prescrizione di cui al comma 2 ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 hanno»; le parole: «ed è immediatamente comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono immediatamente comunicati»; e le parole: «con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura» sono sostituite dalle seguenti: «per territorio»;

          b) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;

 

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          c) al terzo periodo, le parole: «nelle quarantotto ore successive» sono sostitui- te dalle seguenti: «nei successivi cinque giorni».

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

      «Art. 6-quinquies. - (Politiche di intervento sociale) - 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare sostenendo iniziative specifiche attivate da soggetti del privato sociale o da associazioni di tifosi».


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