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PDL 437

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 437



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORMISANO, VOLONTÈ, CESA, DIONISI, CIOCCHETTI, GRECO, GALLETTI, ADOLFO, MARCAZZAN, MARTINELLO, MELE, OPPI, FORLANI, RUVOLO, MEREU, BARBIERI, SCHIETROMA

Modifica dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è voluta definire in maniera netta la separazione fra l'organo esecutivo e quello di controllo, prevedendo, all'articolo 64, l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore dei consigli nei comuni con oltre 15.000 abitanti e nelle province. Alla base delle motivazioni che hanno indotto il legislatore a sancire tale incompatibilità vi era l'esigenza di evitare alterazioni e commistioni tra gli incarichi elettivi e quelli amministrativi, garantendo l'autonomia decisionale di questi ultimi. Dopo oltre un quindicennio di esperienza vissuta, tuttavia, questo lodevole intento del legislatore ha evidenziato innegabili criticità e negatività che necessitano una correzione.
      Nel rapporto sindaco-assessore o presidente della provincia-assessore, se da una parte è necessario un forte vincolo fiduciario, è pure vero che una volta che tale vincolo viene meno la delega amministrativa può essere revocata. Questa evenienza, molto probabile come l'esperienza di questi anni dimostra, nel caso del consigliere eletto, dimessosi all'atto della nomina ad assessore, ne determina la sua uscita dalla scena politico-istituzionale. Oltre, quindi, a un problema legato alla volontà espressa dagli elettori che ne avevano sostenuto l'elezione e che quindi
 

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viene disattesa, vi è un problema umano connesso alla frustrazione personale di chi, dopo avere condotto una battaglia politica a volte anche dura, viene di punto in bianco espulso dalla vita politica stessa. Per non parlare dei sottili equilibri politici della giunta o del consiglio che spesso hanno determinato l'ingovernabilità degli enti stessi. La ratio che aveva governato la scelta del legislatore di allora viene quindi a perdere efficacia nel momento in cui la minaccia della revoca della delega viene a condizionare i comportamenti e l'attività stessa dell'assessore, limitandone l'obiettività e l'autonomia delle scelte politiche e amministrative. Nello stesso tempo, il pericolo dell'ingovernabilità ha potuto indurre i sindaci e i presidenti di provincia, nonostante l'esaurimento del rapporto fiduciario con l'assessore, a non utilizzare il potere di revoca, anche quando era necessario.
      Siamo, dunque, giunti al paradosso che i motivi che erano alla base di un principio che all'inizio poteva essere corretto, nel corso degli anni si sono dimostrati i peggiori nemici del principio stesso.
      La presente proposta di legge prevede, pertanto, che l'incompatibilità fra le cariche di assessore e di consigliere provinciale o comunale (senza distinzione fra comuni superiori o inferiori a 15 mila abitanti) sia accompagnata dalla possibilità per il consigliere nominato assessore di essere sostituito nel consiglio dal primo dei non eletti, sino a quando mantenga la sua carica in analogia alla disposizione prevista dall'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta). 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Nel caso in cui un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, egli resta sospeso dalla carica di consigliere per tutta la durata del suo incarico. Nella prima assemblea successiva all'accettazione della nomina, il consiglio procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. Tale supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore.
      3. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».


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