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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 137 |
1. La presente legge disciplina i requisiti che le piscine pubbliche, o comunque aperte al pubblico, devono possedere allo scopo di garantire la sicurezza dei bagnanti.
2. Si intende per piscina, ai fini della presente legge, un impianto, costituito da una o più vasche contenenti acqua e da servizi accessori, per lo svolgimento di attività acquatiche con finalità didattiche, agonistiche o ricreative.
3. L'acqua delle vasche deve essere trattata a norma delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
1. Ogni vasca di piscina deve essere munita di postazioni fisse di sorveglianza, sopraelevate dal livello dell'acqua di almeno metri 1,80, nel seguente numero:
a) vasca fino a mq. 100 di superficie, 1 postazione;
b) vasca fino a mq. 600 di superficie, 2 postazioni;
c) vasca fino a mq. 1250 di superficie, 3 postazioni;
d) vasca fino a mq. 1600 di superficie, 4 postazioni;
e) vasca oltre i mq. 1600 di superficie, 5 postazioni, più una postazione aggiuntiva ogni ulteriori mq. 500 di superficie d'acqua.
2. Le postazioni di sorveglianza devono essere ubicate vicino al bordo della vasca, in posizione di equidistanza tra loro lungo il perimetro del bordo stesso, e devono essere comunque collocate in modo da
1. Ogni postazione di cui all'articolo 2 deve essere presidiata durante l'orario di apertura della piscina da un assistente ai bagnanti, con lo specifico ed unico incarico della sorveglianza e del salvataggio dei bagnanti.
2. Per ogni vasca, al servizio di salvataggio devono essere comunque addetti un numero minimo di assistenti ai bagnanti pari al numero delle postazioni più uno, per turno di lavoro mattutino, e altrettanti per turno di lavoro pomeridiano.
3. Gli assistenti ai bagnanti di cui al presente articolo devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Federazione italiana nuoto.
1. L'acqua delle vasche deve essere chiara e trasparente, tale da consentire la perfetta visibilità, sia dalle postazioni sopraelevate, sia da tutti i lati della vasca, di un disco di cm. 15 di diametro, di colore nero, disegnato sul fondo della vasca nel punto di maggiore profondità della stessa.
2. La colorazione del rivestimento interno delle vasche deve essere di colore chiaro, per mettere in risalto la trasparenza delle acque.
3. Le vasche devono essere costruite in modo che ogni angolo sia ben visibile dalle postazioni sopraelevate e nessuno spazio subacqueo sia fuori della visuale degli assistenti ai bagnanti.
4. La profondità della vasca deve essere segnalata da apposite cifre di colore nero, con caratteri alti cm. 10, apposte sul bordo della vasca e lungo tutto il perimetro della stessa, ogni 5 metri.
1. La temperatura dell'acqua delle vasche deve essere continuamente mantenuta tra i 22C e i 26C per le piscine scoperte e tra 26C e i 30C per quelle coperte.
2. Devono inoltre essere apposti, in modo da risultare ben visibili da parte degli utenti, uno o più cartelli con l'indicazione della temperatura dell'acqua.
3. La temperatura deve essere controllata ogni ora, riportando i relativi valori su apposito registro, da tenere a disposizione dei servizi di vigilanza e ispezione.
4. Per le attività natatorie agonistiche i limiti della temperatura dell'acqua sono quelli previsti dai regolamenti della Federazione italiana nuoto.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle piscine termali per uso terapeutico.
1. A ciascuna vasca può essere contemporaneamente ammesso un numero di bagnanti non superiore ad un terzo dei metri quadrati di superficie della vasca.
2. Ai fini di cui al comma 1, le vasche devono essere munite, lungo tutto il loro perimetro, di una recinzione alta metri 1,50 e distante dai tre ai cinque metri dal bordo della vasca.
3. Si accede alla zona vasca da due o più passaggi praticati lungo la recinzione e muniti di meccanismi di blocco automatico quando sia raggiunto il numero di
1. Quando le presenze nella piscina superano nel mese la media giornaliera di 1.000 unità, è obbligatoria la presenza, durante tutto l'orario di apertura della piscina e a spese del gestore, di un medico aggiornato in attività di pronto soccorso e di rianimazione.
1. Ogni piscina deve disporre di un locale facilmente accessibile adiacente alle vasche, adeguatamente attrezzato per le cure di pronto soccorso e in particolare per il trattamento di eventi traumatici o asfittici.
2. L'attrezzatura di pronto soccorso è a spese del gestore e deve comprendere un lettuccio da visita pieghevole, un contenitore a bassa pressione per 02 (5atm), 30 cannule, un apribocca, 10 lacci emostatici, una cassetta di materiale di medicazione vario. La presenza di medicinali e le relative qualità e quantità è decisa dal medico eventualmente addetto o, in mancanza,
1. Ogni piscina deve disporre di una o più attrezzature di salvataggio pronte all'uso, ciascuna delle quali sistemata in idoneo contenitore facilmente accessibile e collocato in prossimità delle postazioni degli assistenti ai bagnanti, in modo da consentire la immediata utilizzazione che si renda necessaria.
2. Sulle pareti dei contenitori devono essere trascritte, ben visibili e comprensibili, le istruzioni per l'uso e la seguente dicitura: «Attrezzatura di salvataggio. Vietato manomettere, spostare o usare se non ai fini del salvataggio».
3. Ciascuna attrezzatura di salvataggio deve comprendere: una boa galleggiante di forma circolare, con diametro di cm. 40, alla quale sia fissata una fune di manilla lunga metri 20 e con sezione di circa cm. 6; una pertica salvagente a uncino con le estremità smussate, lunga almeno metri 4; una cima libera in fune, con sezione di circa cm. 6, lunga una volta e mezzo la massima lunghezza della vasca.
1. Alla gestione di ciascuna piscina deve essere preposto un direttore, in possesso di adeguati requisiti e competenza specifica.
2. Il direttore è responsabile del complesso dei servizi forniti dalla piscina e del rispetto delle vigenti disposizioni.
1. Le prefetture e le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano la vigilanza sulle piscine ed hanno la facoltà di procedere alle attività ispettive ai fini di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
1. Il prefetto, anche su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, dispone la chiusura della piscina fino a tre mesi, nel caso di inosservanza delle norme di sicurezza di cui alla presente legge.
2. Qualora non diversamente disposto dalla legge regionale, la stessa sanzione di cui al comma 1 può essere applicata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, nel caso di violazione delle norme igienico-sanitarie.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di esecuzione.
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