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PDL 137

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 137



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Norme per la sicurezza delle piscine

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni abbiamo spesso assistito a dolorosi episodi di gravissimi e spesso mortali incidenti nelle piscine. In considerazione di ciò, diventa necessità improcrastinabile prevenire tali incidenti, che sono in proporzione più numerosi addirittura degli incidenti che si possono verificare in relazione alla circolazione stradale (con un rapporto di 4 a 1), considerato il tempo che ciascuno passa in acqua rispetto a quello che trascorre in automobile. Si rende quindi necessario anche in Italia, come d'altronde è già avvenuto in altri Paesi, come il Canada e gli USA, giungere ad un inquadramento legislativo della materia della sicurezza nelle piscine, che detti norme più idonee rispetto alle attuali, rafforzando inoltre le capacità sanzionatorie degli enti addetti alla vigilanza e superando qualsiasi dubbio e differenziazione speciosa tra piscine a gestione privata o pubblica in qualunque modo aperte al pubblico.
      Riteniamo infatti che non aver mai legiferato in materia di sicurezza nelle piscine, ma aver limitato gli interventi normativi a circolari (n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno; n. 128 del 16 luglio 1971 del Ministero della sanità), lasciando alle autonomie locali il compito di applicare delle circolari in oggetto e la «segnalazione di eventuali difficoltà incontrate», non abbia determinato e non determini un quadro uniforme di amplificazione dei più limitati contenuti delle circolari stesse, relativamente alle norme di sicurezza, né una situazione schiva da rischi per gli interventi. Da tutto ciò consegue un giudizio di grave carenza di sicurezza in acqua nelle attuali disposizioni, in quanto si parla solo di chi è
 

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impegnato nel servizio di salvataggio, ignorando le caratteristiche di sicurezza dell'ambiente-piscina nelle quali l'assistente bagnante opera.
      È inoltre da rilevare che le disposizioni suddette non derivano da norme cogenti di legge né sono previste sanzioni in caso di mancata applicazione (se non quelle derivanti dal non rispetto delle norme del codice civile e del codice penale), con la conseguenza di determinare poca chiarezza sul piano interpretativo, per cui spesso anche i servizi di salvataggio sono espletati in modo e in numero insufficiente, prevalendo sui problemi della sicurezza dell'utente le difficoltà economiche del gestore pubblico o privato con le gravi conseguenze che spesso, purtroppo, ne derivano.
      Pertanto, aprire anche in Italia come già è stato fatto in altri civilissimi Paesi, un capitolo nella legislazione italiana, per prevenire tante drammatiche ed assurde evenienze che oggi pesano nel bilancio di vita di molte famiglie italiane e che costituiscono un pericolo sempre presente per tanti giovani che si avviano per diletto alle attività natatorie, è un passo doveroso, è un atto necessario ed è un atto di giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge disciplina i requisiti che le piscine pubbliche, o comunque aperte al pubblico, devono possedere allo scopo di garantire la sicurezza dei bagnanti.
      2. Si intende per piscina, ai fini della presente legge, un impianto, costituito da una o più vasche contenenti acqua e da servizi accessori, per lo svolgimento di attività acquatiche con finalità didattiche, agonistiche o ricreative.
      3. L'acqua delle vasche deve essere trattata a norma delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

Art. 2.
(Postazioni di sorveglianza).

      1. Ogni vasca di piscina deve essere munita di postazioni fisse di sorveglianza, sopraelevate dal livello dell'acqua di almeno metri 1,80, nel seguente numero:

          a) vasca fino a mq. 100 di superficie, 1 postazione;

          b) vasca fino a mq. 600 di superficie, 2 postazioni;

          c) vasca fino a mq. 1250 di superficie, 3 postazioni;

          d) vasca fino a mq. 1600 di superficie, 4 postazioni;

          e) vasca oltre i mq. 1600 di superficie, 5  postazioni, più una postazione aggiuntiva ogni ulteriori mq. 500 di superficie d'acqua.

      2. Le postazioni di sorveglianza devono essere ubicate vicino al bordo della vasca, in posizione di equidistanza tra loro lungo il perimetro del bordo stesso, e devono essere comunque collocate in modo da

 

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assicurare la perfetta visibilità dell'intero specchio d'acqua.

Art. 3.
(Servizio di sorveglianza e di salvataggio).

      1. Ogni postazione di cui all'articolo 2 deve essere presidiata durante l'orario di apertura della piscina da un assistente ai bagnanti, con lo specifico ed unico incarico della sorveglianza e del salvataggio dei bagnanti.
      2. Per ogni vasca, al servizio di salvataggio devono essere comunque addetti un numero minimo di assistenti ai bagnanti pari al numero delle postazioni più uno, per turno di lavoro mattutino, e altrettanti per turno di lavoro pomeridiano.
      3. Gli assistenti ai bagnanti di cui al presente articolo devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Federazione italiana nuoto.

Art. 4.

(Trasparenza dell'acqua e segnalazioni
di profondità della vasca).

      1. L'acqua delle vasche deve essere chiara e trasparente, tale da consentire la perfetta visibilità, sia dalle postazioni sopraelevate, sia da tutti i lati della vasca, di un disco di cm. 15 di diametro, di colore nero, disegnato sul fondo della vasca nel punto di maggiore profondità della stessa.
      2. La colorazione del rivestimento interno delle vasche deve essere di colore chiaro, per mettere in risalto la trasparenza delle acque.
      3. Le vasche devono essere costruite in modo che ogni angolo sia ben visibile dalle postazioni sopraelevate e nessuno spazio subacqueo sia fuori della visuale degli assistenti ai bagnanti.
      4. La profondità della vasca deve essere segnalata da apposite cifre di colore nero, con caratteri alti cm. 10, apposte sul bordo della vasca e lungo tutto il perimetro della stessa, ogni 5 metri.

 

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      5. La profondità della vasca, a partire da metri 1,50, deve essere inoltre segnalata da una striscia nera continua, larga cm.  10, corrente lungo le pareti della vasca ed eventualmente sul fondo della stessa.

Art. 5.
(Temperatura dell'acqua).

      1. La temperatura dell'acqua delle vasche deve essere continuamente mantenuta tra i 22C e i 26C per le piscine scoperte e tra 26C e i 30C per quelle coperte.
      2. Devono inoltre essere apposti, in modo da risultare ben visibili da parte degli utenti, uno o più cartelli con l'indicazione della temperatura dell'acqua.
      3. La temperatura deve essere controllata ogni ora, riportando i relativi valori su apposito registro, da tenere a disposizione dei servizi di vigilanza e ispezione.
      4. Per le attività natatorie agonistiche i limiti della temperatura dell'acqua sono quelli previsti dai regolamenti della Federazione italiana nuoto.
      5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle piscine termali per uso terapeutico.

Art. 6.
(Numero massimo dei bagnanti e
recinzione delle vasche).

      1. A ciascuna vasca può essere contemporaneamente ammesso un numero di bagnanti non superiore ad un terzo dei metri quadrati di superficie della vasca.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le vasche devono essere munite, lungo tutto il loro perimetro, di una recinzione alta metri 1,50 e distante dai tre ai cinque metri dal bordo della vasca.
      3. Si accede alla zona vasca da due o più passaggi praticati lungo la recinzione e muniti di meccanismi di blocco automatico quando sia raggiunto il numero di

 

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bagnanti consentito. L'uscita dalla zona vasca avviene attraverso altri due o più passaggi lungo la recinzione, muniti di meccanismi sincronizzati con quelli di entrata ai fini della costante verifica del numero delle presenze.
      4. Gli assistenti ai bagnanti hanno in dotazione strumenti di continuativa lettura del numero dei bagnanti presenti nella zona vasca e curano il regolare funzionamento del meccanismo di rilevazione di cui al presente articolo.
      5. Nel caso di temporaneo guasto dei meccanismi di cui al comma 4 e fino alla tempestiva riparazione, gli assistenti bagnanti effettuano a vista i controlli necessari ad impedire un flusso di bagnanti superiore al limite stabilito e vietano gli accessi alla zona oltre tale limite.

Art. 7.
(Presenza di personale medico).

      1. Quando le presenze nella piscina superano nel mese la media giornaliera di 1.000 unità, è obbligatoria la presenza, durante tutto l'orario di apertura della piscina e a spese del gestore, di un medico aggiornato in attività di pronto soccorso e di rianimazione.

Art. 8.
(Pronto soccorso).

      1. Ogni piscina deve disporre di un locale facilmente accessibile adiacente alle vasche, adeguatamente attrezzato per le cure di pronto soccorso e in particolare per il trattamento di eventi traumatici o asfittici.
      2. L'attrezzatura di pronto soccorso è a spese del gestore e deve comprendere un lettuccio da visita pieghevole, un contenitore a bassa pressione per 02 (5atm), 30 cannule, un apribocca, 10 lacci emostatici, una cassetta di materiale di medicazione vario. La presenza di medicinali e le relative qualità e quantità è decisa dal medico eventualmente addetto o, in mancanza,

 

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dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
      3. Nel locale attrezzato per il pronto soccorso deve essere disponibile un telefono e l'elenco aggiornato con i relativi recapiti telefonici, di tutti i centri di rianimazione mobili attrezzati e degli ospedali con centro di rianimazione, con i quali sia utile comunicare.
      4. L'attrezzatura di pronto soccorso è utilizzata dal personale sanitario e dagli assistenti ai bagnanti, secondo le rispettive competenze. L'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente organizza ogni anno appositi corsi di aggiornamento.
      5. Il direttore della piscina è responsabile della sostituzione del materiale di pronto soccorso, nel caso di deterioramento o consumo.

Art. 9.
(Attrezzatura di salvataggio).

      1. Ogni piscina deve disporre di una o più attrezzature di salvataggio pronte all'uso, ciascuna delle quali sistemata in idoneo contenitore facilmente accessibile e collocato in prossimità delle postazioni degli assistenti ai bagnanti, in modo da consentire la immediata utilizzazione che si renda necessaria.
      2. Sulle pareti dei contenitori devono essere trascritte, ben visibili e comprensibili, le istruzioni per l'uso e la seguente dicitura: «Attrezzatura di salvataggio. Vietato manomettere, spostare o usare se non ai fini del salvataggio».
      3. Ciascuna attrezzatura di salvataggio deve comprendere: una boa galleggiante di forma circolare, con diametro di cm. 40, alla quale sia fissata una fune di manilla lunga metri 20 e con sezione di circa cm. 6; una pertica salvagente a uncino con le estremità smussate, lunga almeno metri 4; una cima libera in fune, con sezione di circa cm. 6, lunga una volta e mezzo la massima lunghezza della vasca.

 

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      4. Le attrezzature di salvataggio devono essere nel numero di una per ogni 200 metri quadrati di superficie di vasca o frazione eccedente e comunque nel numero di una per ogni vasca della piscina.

Art. 10.
(Direttore della piscina).

      1. Alla gestione di ciascuna piscina deve essere preposto un direttore, in possesso di adeguati requisiti e competenza specifica.
      2. Il direttore è responsabile del complesso dei servizi forniti dalla piscina e del rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 11.
(Vigilanza).

      1. Le prefetture e le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano la vigilanza sulle piscine ed hanno la facoltà di procedere alle attività ispettive ai fini di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Art. 12.
(Sanzioni).

      1. Il prefetto, anche su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, dispone la chiusura della piscina fino a tre mesi, nel caso di inosservanza delle norme di sicurezza di cui alla presente legge.
      2. Qualora non diversamente disposto dalla legge regionale, la stessa sanzione di cui al comma 1 può essere applicata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, nel caso di violazione delle norme igienico-sanitarie.

 

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      3. Sono comunque fatte salve le responsabilità penali, civili ed amministrative, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 13.
(Regolamento di esecuzione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di esecuzione.


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