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PDL 746

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 746



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per la cessione in comodato dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole del secondo ciclo di istruzione

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito delle diverse riflessioni che da tempo animano il dibattito intorno all'importanza della lettura e del libro - sia riguardo al suo aspetto strettamente culturale-educativo che meramente economico - il problema del costo dei libri di testo per la scuola resta un nodo che occorre sciogliere.
      Il nodo risulta ancora più stretto soprattutto se si tiene in giusta considerazione l'aspetto di «obbligatorietà» dei libri di testo, quali strumenti necessari, indispensabili per permettere a tutti l'accesso alla scolarizzazione e al mondo della cultura.
      Oggi, fra i molti elementi oggetto di dibattito, ciò che ha preso rilievo, per vari motivi, è il problema del costo dei libri scolastici, spesa di non lieve entità che le famiglie italiane sono obbligate a sostenere.
      Lo stesso problema diventa di pesante entità quando si passa alla scuola del secondo ciclo di istruzione, se si considerano le tasse ed i contributi volontari che gli studenti sono costretti a versare all'inizio di ogni anno scolastico.
      L'impossibilità da parte di numerose famiglie di sostenere la spesa dei libri di testo è una delle cause principali della dispersione scolastica e della negazione del diritto allo studio per i figli di famiglie con basso reddito.
 

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      È pertanto necessario eliminare questo grave ostacolo per garantire la realizzazione del vero diritto allo studio.
      La presente proposta di legge interviene in questo settore, istituendo la cessione dei libri di testo in comodato agli studenti che ne fanno richiesta.
      Si tratta, nella sostanza, di una concessione in prestito dei libri adottati ad ogni studente da parte della scuola. Secondo l'articolato della proposta di legge si garantisce la gratuità completa dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado ed una modesta compartecipazione al costo degli stessi per il triennio finale del secondo ciclo.
      I costi dell'operazione per lo Stato sono modesti soprattutto se commisurati all'obiettivo che essa si propone ed alla qualità del risultato (garantire il diritto allo studio rispetto ai costi dello stesso) che consente di ottenere. Per di più, con il consolidarsi dell'esperienza, detti costi sono destinati a ridursi drasticamente rispetto alla spesa iniziale quantificata nella presente proposta di legge.
      Le esperienze di comodato in atto nella scuola italiana non sono numerose e tuttavia incoraggiano a procedere in questo senso. Dove esse si sono consolidate nel tempo, infatti, sia a livello della ex scuola dell'obbligo che della ex scuola secondaria superiore, coinvolgono percentuali molto elevate di studenti (dal 70 al 95 per cento) e comportano costi per la scuola che si abbattono nel tempo sino a diventare bassissimi e addirittura a consentire gestioni del servizio in pareggio.
      Secondo la presente proposta di legge, gli istituti del secondo ciclo di istruzione e formazione, che decidono autonomamente le modalità di attuazione del comodato, acquistano direttamente i libri di testo, utilizzando uno stanziamento ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra gli uffici scolastici regionali, che a loro volta lo erogano ai singoli istituti (articolo 1). Il comodato è gratuito per la scuola secondaria di primo grado mentre per il triennio finale del secondo ciclo lo studente contribuisce per un quinto del valore dei libri di testo in adozione (articolo 3). In caso di perdita o danneggiamento lo studente deve rimborsare la spesa sostenuta dalla scuola per acquistare il libro di testo (articolo 2).
      Si prevede una applicazione graduale del comodato, aumentando ogni anno la cessione dei libri, fino ad arrivare all'estensione completa del comodato entro l'anno scolastico 2009-2010. All'onere derivante dall'attuazione della legge, quantificato in ragione della presunta spesa per ogni anno scolastico, si provvede mediante l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 4).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, statali e non statali, acquistano, ai sensi della presente legge, i libri di testo adottati e li concedono in comodato agli allievi che ne fanno richiesta.
      2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri viene ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra gli uffici scolastici regionali, e dagli uffici scolastici regionali fra i singoli istituti, in conformità a criteri generali fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui alla presente legge.
      3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità di attuazione del comodato di cui al comma 1, nell'ambito della presente legge.

Art. 2.

      1. Gli studenti conservano i libri per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne il successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita o danneggiamento, gli studenti devono rimborsare alla scuola la spesa sostenuta per l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

 

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Art. 3.

      1. Il comodato è completamente gratuito nella scuola secondaria di primo grado e per il primo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione. Negli anni successivi ogni studente che usufruisce del comodato è tenuto a contribuire allo stesso con una quota corrispondente ad un quinto del valore dei testi in adozione per ogni alunno.

Art. 4.

      1. Per l'anno scolastico 2006-2007 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola secondaria di primo grado; per l'anno scolastico 2007-2008 è estesa al secondo anno della scuola secondaria di primo grado; per l'anno scolastico 2008-2009 è estesa al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Nell'anno scolastico 2009-2010 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso del secondo ciclo di istruzione e formazione.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro per il 2006, 170 milioni di euro per il 2007 e 250 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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