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PDL 568

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 568



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SALERNO, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, CARLUCCI, CIRIELLI, GIORGIO CONTE, FABBRI, GREGORIO FONTANA, GAMBA, MENIA, ANGELA NAPOLI, PILI, SCALIA, STRADELLA, TUCCI, ULIVI

Introduzione dell'articolo 340-bis del codice penale, concernente il reato di oltraggio nei confronti di alcune figure di pubblico ufficiale

Presentata il 9 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito che portò all'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale fu imperniato principalmente sull'incoerenza della norma in merito all'entità della pena.
      La questione si poneva sulla pena minima edittale che prevedeva la reclusione da sei mesi fino a due anni, obiettivamente fuori misura.
      È nota, a questo riguardo, la questione di legittimità sollevata dal pretore di Sampierdarena nel 1985 che lamentava l'assoluta sproporzione della sanzione rispetto al disvalore del fatto. Non fu mai dibattuto, invece, lo spirito della norma nonché l'interesse reale che la norma stessa tutelava, e cioè il prestigio ed il buon funzionamento dello Stato.
      Furono al contrario commessi, nel corso dei vari dibattiti successivi, errori nell'individuare l'oggetto della tutela che in più di un'occasione fu erroneamente identificato nelle persone oltraggiate e non in ciò che rappresentavano, e cioè lo Stato, il suo prestigio ed il suo funzionamento.
      La confusione aveva dato adito, infondatamente, a ritenere che la norma tutelasse la pura sottomissione alla persona del pubblico ufficiale e la prona obbedienza alla divisa, creando così il presupposto per sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
      La norma, in realtà, intendeva tutelare non tanto una categoria di persone (i pubblici ufficiali), bensì lo speciale status assunto dalle stesse in considerazione dell'attribuzione di funzioni e poteri propri affidati loro in quanto «tutori» e rappresentanti dello Stato.
 

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      L'attuale situazione ha creato una evidentissima e dannosa carenza di tutela giuridica del prestigio e dell'autorità dello Stato in generale, e pertanto la figura dei suoi legittimi rappresentanti, i pubblici ufficiali, nell'atto dell'esercizio dei poteri e delle funzioni a loro conferiti risulta, oggi, conseguentemente depauperata.

Oggetto della norma proposta

      Con la reintroduzione del reato di oltraggio si intende tutelare con chiarezza il prestigio ed il funzionamento dello Stato, valori ben diversi dalla rappresentazione limitata effettuata in occasione del precedente approccio.
      Valori, come detto, meritevoli di protezione penale, ma non in astratto, bensì nel momento più significativo dell'esercizio della sovranità che ad essi attiene e restringendola ai momenti in cui il cittadino, nei casi previsti dalla legge, deve obbedienza a coloro che svolgono la funzione di rappresentanza dello Stato.
      Con questa premessa è chiara l'individuazione delle categorie tutelate dalla norma: le forze dell'ordine, di protezione militare e civile, queste ultime se inquadrate nell'ordinamento dello Stato (ad esempio i vigili del fuoco), con esclusione delle altre figure non propriamente investite di queste funzioni (amministrazioni generiche dello Stato non connesse a compiti di tutela e di protezione del cittadino e del territorio).

Coerenza della pena

      Scompare il minimo edittale e si prevede la pena della reclusione fino ad un anno, con l'aumento non eccedente i due terzi se l'oltraggio consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed in presenza di altre circostanze aggravanti.

Coerenza culturale della norma

      La legge 25 giugno 1999 - il cui articolo 18 ha abrogato il citato articolo 341 del codice penale - ha lasciato in realtà in vigore altre due fattispecie penali: l'articolo 342 del codice penale (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e l'articolo 343 del medesimo codice (oltraggio ad un magistrato in udienza).
      Si è realizzata, così, un'incongruenza non solo di tipo giuridico, ma anche di tipo culturale, consistente nel fatto incoerente di non tutelare, ad eccezione delle figure di cui agli articoli 342 e 343 del codice penale, quelle tipicamente meritevoli di rispetto, come le forze dell'ordine, che rappresentano lo Stato in condizioni più difficili e più rischiose.
      La presente proposta di legge è volta a eliminare tale disparità, ferma restando la previsione di non punibilità qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Reintroduzione del reato di oltraggio nei confronti di alcune figure di pubblico ufficiale).

      1. Dopo l'articolo 340 del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 340-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telefonica o altro mezzo telematico o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.
      La pena è aumentata, in misura non eccedente i due terzi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, quando il fatto è commesso con violenza o minacce ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano ai pubblici ufficiali che, inquadrati nell'ordinamento dello Stato, esercitano una pubblica funzione giudiziaria, di tutela e di protezione civile e militare del cittadino e del territorio nazionale, con esclusione della figura di cui al secondo comma dell'articolo 357.
      Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, previsto come reato, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni o abbia posto in essere comportamenti non consentiti dall'ordinamento giuridico. In tale caso trova applicazione la circostanza esimente prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

 

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Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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