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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 568 |
Oggetto della norma proposta
Con la reintroduzione del reato di oltraggio si intende tutelare con chiarezza il prestigio ed il funzionamento dello Stato, valori ben diversi dalla rappresentazione limitata effettuata in occasione del precedente approccio.
Valori, come detto, meritevoli di protezione penale, ma non in astratto, bensì nel momento più significativo dell'esercizio della sovranità che ad essi attiene e restringendola ai momenti in cui il cittadino, nei casi previsti dalla legge, deve obbedienza a coloro che svolgono la funzione di rappresentanza dello Stato.
Con questa premessa è chiara l'individuazione delle categorie tutelate dalla norma: le forze dell'ordine, di protezione militare e civile, queste ultime se inquadrate nell'ordinamento dello Stato (ad esempio i vigili del fuoco), con esclusione delle altre figure non propriamente investite di queste funzioni (amministrazioni generiche dello Stato non connesse a compiti di tutela e di protezione del cittadino e del territorio).
Coerenza della pena
Scompare il minimo edittale e si prevede la pena della reclusione fino ad un anno, con l'aumento non eccedente i due terzi se l'oltraggio consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed in presenza di altre circostanze aggravanti.
Coerenza culturale della norma
La legge 25 giugno 1999 - il cui articolo 18 ha abrogato il citato articolo 341 del codice penale - ha lasciato in realtà in vigore altre due fattispecie penali: l'articolo 342 del codice penale (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e l'articolo 343 del medesimo codice (oltraggio ad un magistrato in udienza).
Si è realizzata, così, un'incongruenza non solo di tipo giuridico, ma anche di tipo culturale, consistente nel fatto incoerente di non tutelare, ad eccezione delle figure di cui agli articoli 342 e 343 del codice penale, quelle tipicamente meritevoli di rispetto, come le forze dell'ordine, che rappresentano lo Stato in condizioni più difficili e più rischiose.
La presente proposta di legge è volta a eliminare tale disparità, ferma restando la previsione di non punibilità qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni.
1. Dopo l'articolo 340 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 340-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telefonica o altro mezzo telematico o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.
La pena è aumentata, in misura non eccedente i due terzi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, quando il fatto è commesso con violenza o minacce ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai pubblici ufficiali che, inquadrati nell'ordinamento dello Stato, esercitano una pubblica funzione giudiziaria, di tutela e di protezione civile e militare del cittadino e del territorio nazionale, con esclusione della figura di cui al secondo comma dell'articolo 357.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, previsto come reato, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni o abbia posto in essere comportamenti non consentiti dall'ordinamento giuridico. In tale caso trova applicazione la circostanza esimente prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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