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PDL 587

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 587



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIOCCHETTI, CIRO ALFANO, BARBIERI, COMPAGNON, DE LAURENTIIS, DIONISI, FORLANI, FORMISANO, GRECO, LUCCHESE, MARTINELLO, PERETTI

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le recenti vicende del calcio italiano, che hanno visto coinvolti dirigenti della Federazione italiana gioco calcio, esponenti e vertici della classe arbitrale, procuratori, nonché dirigenti della più importante squadra italiana, per numero di tifosi e trofei nazionali vinti, la Juventus, possono essere l'occasione giusta per ridare al mondo del calcio quel fascino di una volta, che sembra avere smarrito, e per fornire una spinta al rinnovamento e a ripristinare una vera cultura sportiva. Sicuramente tale situazione è anche figlia della difficile situazione economica in cui versano le società calcistiche professionistiche (ad esclusione ovviamente delle tre, quattro «sorelle»), che ha determinato evidenti differenze strutturali e gestionali, escludendo a priori tentativi di indipendenza e affrancamento dalle sfere di influenza delle società più forti finanziariamente.
      Questo gap strutturale e finanziario si è approfondito con il passare degli anni anche in virtù della trasformazione della mission delle società di calcio professionistiche in base ai dettami della legge n. 91 del 1981. Si poteva fare qualcosa? Evidentemente sì, se solo si fosse realizzato quel riequilibrio di risorse economiche tra le società di calcio (da molti invocato) attraverso una equa divisione dei diritti televisivi in forma codificata. Il decreto-legge n. 15 del 1999, convertito,
 

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con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, ha mutato (peggiorando) i termini della questione, in quanto si è passati da un sistema basato sulla figura giuridica dei diritti collettivi di trasmissione radio-televisiva, peraltro recepita nel previgente regolamento della Lega nazionale professionisti, alla soggettivizzazione dei diritti medesimi.
      Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con un mercato caratterizzato dalla posizione dominante di pochissime società calcistiche che, per bacino di utenza e per risultati conseguiti, fanno la parte del leone nella spartizione della golosa torta dei diritti televisivi.
      Stadi vuoti e disaffezione a un campionato di calcio di serie A sempre più monotono (negli ultimi 10 anni 8 scudetti sono andati a due sole squadre) sono le naturali conseguenze.
      Sarebbe pertanto opportuno, in un quadro di ripensamento generale delle regole del sistema calcio, procedere anche a una riforma della disciplina relativa alla titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle manifestazioni ufficiali obbligatorie previste dai regolamenti federali del calcio.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, che attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di serie A e di serie B, introducendo una disciplina che riconosce la titolarità dei diritti di trasmissione in forma codificata ai soggetti organizzatori dei campionati nazionali di calcio di serie A e B e delle altre competizioni agonistiche ufficiali obbligatorie previste dai regolamenti federali.
      Si ritiene opportuno prevedere, inoltre, che i criteri di ripartizione degli introiti siano stabiliti dal soggetto stesso, nell'ambito della autonomia regolamentare derivante dalla sua natura associativa, con delibere da adottare annualmente dagli organi statutari competenti, la cui congruità, per tutelare le cosiddette società minori, sarà in seguito sottoposta alla approvazione del Comitato olimpico nazionale italiano, che provvederà a conferire efficacia ai criteri in parola. Tale soluzione, peraltro, risulta in linea con le disposizioni UEFA relative alla commercializzazione centralizzata dei diritti commerciali e di diffusione radiotelevisiva della Champions League e si inserisce nel collaudato solco dell'esperienza statunitense dei maggiori sport professionistici e di numerosi Paesi europei.
      Solo in questo modo, a nostro avviso, è possibile conseguire quel riequilibrio delle risorse finanziarie e tecniche tra le varie società calcistiche che potrà salvare, oltre che realtà storiche del calcio professionistico italiano, l'interesse per i campionati di calcio e fornire un nuovo slancio per la diffusione della cultura sportiva.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».


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