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PDL 622

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 622



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1o gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale della ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, poi Ente poste italiane e, in ultimo, Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998 è stato indebitamente escluso da una serie di benefìci, ai fini del calcolo pensionistico e della buonuscita, contrariamente a quanto stabilito per le categorie dei ferrovieri, del personale della scuola e dei ministeriali.
      Non riconoscere, ai fini del calcolo pensionistico e della buonuscita, importi di miglioramenti contrattuali, disconoscere il tabellare annuo ripartito in mensilità, eliminare integralmente i contenuti normativi e retributivi di una contrattazione triennale, il tutto mediante circolari ministeriali, capovolge totalmente i princìpi giurisprudenziali e la normativa vigente in materia.
      Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte economica fissa e variabile per il biennio 1996-1997, all'articolo 3 stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1996, in sostituzione del compenso incentivante di cui all'articolo 61, soppresso a decorrere dal 1o dicembre 1995, viene istituita una nuova voce retributiva denominata «quattordicesima mensilità».
      Essa è calcolata nella retribuzione fissa e il suo importo è pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione.
      Detta voce stipendiale, in maniera più particolareggiata e dettagliata, è prevista
 

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anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 1o gennaio 2001 e precisamente agli articoli 55 e 59.
      Per tale mensilità, in analogia alla tredicesima mensilità, sono state sempre effettuate le debite ritenute previdenziali sia per il fondo di quiescenza sia per il fondo di buonuscita.
      A causa della legislazione vigente in materia, tale mensilità non può essere inclusa nella base di calcolo della indennità di buonuscita sino al 28 febbraio 1998, data in cui le Poste italiane sono state trasformate da ente pubblico economico in società per azioni, mentre detta voce viene regolarmente inserita nella base di calcolo a tutti gli effetti nel trattamento di fine rapporto a decorrere dal 1o marzo 1998.
      Quanto esposto è in netto contrasto con la volontà legislativa volta a eliminare differenze di trattamento tra settore pubblico e privato, per cui il personale collocato in quiescenza dal 1o gennaio 1996 ad oggi si vede privato di un diritto proprio, ossia di una intera mensilità.
      In mancanza di una espressa previsione di legge non è possibile per l'ente previdenziale comprendere la quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, ma solo riconoscerla, come è avvenuto nel luglio 2001, solo nella quota «B» della pensione, sia pure a carattere provvisorio, considerandola alla stessa stregua di una voce retributiva come competenze accessorie, non essendo consentita nel caso di specie un'estensione analogica delle norme che regolano la liquidazione dei trattamenti.
      Le finalità della proposta di legge sono pertanto quelle di riconoscere il diritto agli aumenti e ai miglioramenti concessi, in vigenza dei contratti triennali, a tutti coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1994 e il 28 febbraio 1998; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate allo scopo di evitare un contenzioso sempre più vasto che comporta costi di notevole rilevanza; di porre termine a comportamenti discriminatori nei confronti dei pensionati delle Poste italiane Spa che sono in attesa di vedere riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 ed il 28 febbraio 1998, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economico-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

Art. 2.

      1. I benefìci economici stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Art. 3.

      1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi inclusa anche la quattordicesima mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono, unitamente

 

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calcolata nella quota «A» di pensione, quale normale mensilità.
      2. La base di calcolo specificata al comma 1 del presente articolo si applica nei confronti del personale postelegrafonico collocato in quiescenza a decorrere dal 1o gennaio 1996 ai sensi dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996-1997, di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1o ottobre 1996.

Art. 4.

      1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della buonuscita.

Art. 5.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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