Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 909

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 909



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRIGNO

Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali residenti all'estero e ai loro discendenti

Presentata il 25 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! -Con la presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, si intende modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91, introducendo l'articolo 17-quater, per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli emigrati italiani che ne hanno il diritto in base al vincolo di sangue (ius sanguinis).
      Molti italiani, per motivi diversi, recandosi all'estero per lavoro hanno perduto la cittadinanza italiana.
      Nessuno di costoro ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, non avendo mai espresso rinuncia formale, né davanti ad autorità consolare italiana nei Paesi di residenza né davanti ad altra autorità.
      La quasi totalità di questi nostri connazionali non è mai stata informata dalle autorità consolari italiane presenti nei Paesi di residenza dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, recante «Nuove norme sulla cittadinanza», e dei termini di scadenza per l'inoltro della domanda di riacquisto della cittadinanza presso i nostri consolati.
      Ad oggi risulta che solo un numero limitato di nostri connazionali, che vivono all'estero, ha usufruito di questa opportunità e che moltissimi hanno preso conoscenza del problema solo dopo l'esercizio del diritto di voto degli italiani che vivono all'estero o al momento di rinnovare il passaporto.
      Da una sommaria indagine presso le nostre ambasciate e i nostri consolati è facile verificare l'attualità e l'urgenza del problema.
      Oggi ci troviamo innanzi ad una situazione paradossale: nel momento in cui si apprestano ad acquistare la cittadinanza
 

Pag. 2

italiana milioni di persone che vengono a vivere nel nostro Paese da ogni angolo del mondo, non la possono ottenere italiani, figli di italiani che vivono all'estero.
      Queste persone sentono il desiderio di essere cittadini italiani.
      Vivono tra popolazioni diverse, immersi in una società e in una cultura diversa da quella di origine e moltissimi interessi affettivi, culturali, economici e sociali li legano ancora all'Italia.
      È da evidenziare l'esigenza di tutelare gli italiani nel mondo, che spesso devono affrontare pressanti problemi sociali, soprattutto in alcuni Stati dell'America latina, tra i quali il riconoscimento del proprio diritto alla pensione, nonché all'assistenza sanitaria e sociale per gli anziani e i disabili.
      Non avendo colpa alcuna per la perdita della cittadinanza italiana, né avendo subito condanne penali o di altra natura, quale l'interdizione dai pubblici uffici o da quelli privati, hanno il diritto di acquistare o, meglio, riacquistare la cittadinanza italiana.
      In Italia, come nella maggior parte degli Stati moderni la cittadinanza si acquista con la nascita e si ha il diritto di conservarla per tutta la vita.
      Non è ammissibile che la cittadinanza si possa perdere per avere accettato un lavoro in uno Stato straniero o, peggio ancora, per una mera dimenticanza o ignoranza di una legge emessa dal Paese natale.
      Per questi motivi si ritiene necessario modificare la legge vigente in osservanza dello ius sanguinis che regola le norme in materia. In virtù di questo principio il figlio di padre italiano o di madre italiana è cittadino italiano.
      Ci si augura, quindi, che la presente proposta di legge venga approvata in Parlamento in tempi brevi, insieme alla raccomandazione che il Governo assicuri la conoscenza della legge a tutti i nostri connazionali con un'incisiva informazione attraverso i sistemi mediatici in tutti i Paesi a forte presenza di italiani emigrati.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 17-quater. - 1. Il diritto alla cittadinanza è riconosciuto:

          a) ai soggetti che sono stati cittadini italiani e che recandosi all'estero hanno perduto la cittadinanza in applicazione di norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di coloro che l'hanno perduta per una delle cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6;

          b) ai figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a) che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

      2. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana può essere esercitato dai soggetti di cui al comma 1 mediante la presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti, all'istanza sono allegate:

          a) una certificazione attestante la nascita o la cittadinanza italiana del richiedente o dei suoi ascendenti in linea retta;

          b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), una documentazione atta a dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane».

      2. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 1 è abrogato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su