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PDL 916

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 916



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato

Presentata il 26 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le problematiche afferenti i tempi del processo penale sono fin troppo note per dover essere nuovamente ricordate in questa sede. Analoghe considerazioni devono parimenti essere fatte per ciò che concerne l'effettività della pena e la sua efficacia dissuasiva dal delinquere. Appare quindi opportuno ricercare sistemi diversi che possano sia garantire un minore carico di lavoro per la magistratura al fine di meglio seguire le vicende maggiormente meritevoli di attenzione, sia, in particolare, offrire un maggior effetto di prevenzione e, quindi, di sicurezza.
      L'istituto della messa alla prova nel processo minorile in molti anni di applicazione ha offerto risultati più che positivi e con le adeguate modifiche può essere efficacemente applicato anche nel processo penale ordinario. Tale istituto, infatti, risponde correttamente ai requisiti indicati soprattutto ai fini a cui la pena maggiormente dovrebbe tendere, ovvero al reinserimento sociale. La proposta di legge che si presenta appare soddisfare pienamente tutte le esigenze enunciate. Si segnala, infine, che la proposta di legge ripropone, senza apportarvi alcuna modifica, il testo della proposta di legge atto Camera n. 3452 approvata in sede referente dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel corso della XIV legislatura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Messa alla prova dell'imputato).

      1. Quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, il giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento su istanza dell'imputato, sentite le parti e con il consenso della persona offesa o della parte civile, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e ritiene di doverne valutare la personalità all'esito della prova disposta ai sensi dei commi 3 e 4 e quando ritiene utilmente esperibile l'istituto.

      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui all'articolo 99, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale.
      3. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Per il computo della pena si applica l'articolo 4 del codice di procedura penale.
      4. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno e, ove necessario, impartisce disposizioni per le attività di controllo tramite la polizia giudiziaria. I servizi sociali riferiscono al giudice ogni sei mesi sulla evoluzione della messa alla prova, e immediatamente nei casi di cui al comma 6.
      5. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

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      6. La sospensione è revocata in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o se chi ne ha usufruito commette un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva.

Art. 2.
(Estinzione del reato).

      1. Decorso il periodo di sospensione o anche prima nei casi di cui all'articolo 1, comma 5, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo o fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo.


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