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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 919 |
1. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 335-bis. - (Informazione di garanzia). - 1. Nel momento cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro di cui all'articolo 335, il pubblico ministero procede a comunicare immediatamente alla persona sottoposta alle indagini, per posta in plico chiuso ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notizia che si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il plico per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione sia notificata a norma dell'articolo 151.
2. La comunicazione contiene:
a) la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede;
b) i motivi per i quali si procede;
c) l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
d) l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle notizie di reato;
e) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
f) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
g) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
h) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
i) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3. Analogo avviso, per quanto attiene alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in cui viene annotato il nome nel registro di cui all'articolo 335.
4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7-bis), o negli altri casi in cui ritenga che sussistano specifiche e inderogabili esigenze oggettivamente individuate riguardanti la necessità di segretezza delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice che la comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo venga ritardata.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, disponendo, se del caso, la sospensione della comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta causa soltanto una volta per eguale periodo. Tuttavia il pubblico ministero, quando si deve compiere un atto al quale il difensore della persona sottoposta ad indagini ha diritto di assistere, deve prima provvedere alla comunicazione di cui ai citati commi 1 e 2.
6. La pubblicazione degli avvisi previsti dal presente articolo è vietata».
2. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento
3. L'articolo 369-bis del codice di procedura penale è abrogato.
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