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PDL 919

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 919



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale
in materia di informazione di garanzia

Presentata il 26 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 111 della Costituzione prevede, al terzo comma, che: «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve temo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (...)».
      È appena il caso di precisare che l'espressione «la persona accusata di un reato» non è da intendere come la persona nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale, posto che, se fosse così interpretata, la norma costituzionale sarebbe priva di senso: infatti, con l'esercizio dell'azione penale l'indagato è di necessità informato, visto che l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero con la citazione davanti al giudice. Del resto, il riferimento al «più breve tempo possibile» non può che riguardare, come dies a quo, l'inizio delle indagini. Perciò, con l'espressione «persona accusata» deve intendersi ogni persona nei cui confronti sia mossa un'accusa, da cui discende per il pubblico ministero l'obbligo di verifica sulla fondatezza della stessa e per l'indagato il diritto a ricercare a sua volta gli elementi a discarico.
      Consegue a tale norma, dunque, che l'accusato, e cioè colui che è sottoposto ad indagini, deve essere informato della pendenza del procedimento nei suoi confronti, con queste modalità: 1) l'informazione deve essere data nel più breve tempo possibile; 2) l'informazione deve essere riservata; 3) l'informazione deve indicare la natura e i motivi dell'accusa.
      Risulta, in particolare, che l'informazione possa anche non essere contestuale all'inizio delle indagini, anche se i tempi dell'invio della comunicazione devono essere brevi. Ciò consente di garantire anche le esigenze di segretezza dei primissimi atti di indagine.
 

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      In considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno introdurre nuove norme in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini nel codice di procedura penale e nel codice penale. A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge che introduce l'articolo 335-bis del codice di procedura penale, abroga l'articolo 369-bis del medesimo codice e sostituisce l'articolo 684 del codice penale. Si segnala, infine, che l'articolato della proposta di legge riproduce il nuovo testo della proposta di legge atto Camera n. 1815, che, nel corso della XIV legislatura, è stato adottato come testo base dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in occasione dell'esame della predetta proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 335-bis. - (Informazione di garanzia). - 1. Nel momento cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro di cui all'articolo 335, il pubblico ministero procede a comunicare immediatamente alla persona sottoposta alle indagini, per posta in plico chiuso ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notizia che si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il plico per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione sia notificata a norma dell'articolo 151.
      2. La comunicazione contiene:

          a) la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede;

          b) i motivi per i quali si procede;

          c) l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

          d) l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle notizie di reato;

          e) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

          f) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

          g) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

 

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          h) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

          i) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

      3. Analogo avviso, per quanto attiene alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in cui viene annotato il nome nel registro di cui all'articolo  335.
      4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7-bis), o negli altri casi in cui ritenga che sussistano specifiche e inderogabili esigenze oggettivamente individuate riguardanti la necessità di segretezza delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice che la comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo venga ritardata.
      5. Il giudice provvede con decreto motivato, disponendo, se del caso, la sospensione della comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta causa soltanto una volta per eguale periodo. Tuttavia il pubblico ministero, quando si deve compiere un atto al quale il difensore della persona sottoposta ad indagini ha diritto di assistere, deve prima provvedere alla comunicazione di cui ai citati commi 1 e 2.
      6. La pubblicazione degli avvisi previsti dal presente articolo è vietata».

      2. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento

 

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penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 52 euro a 258 euro.
      La pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 335-bis del codice di procedura penale è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa da 2.000 euro a 6.000 euro».

      3. L'articolo 369-bis del codice di procedura penale è abrogato.


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