Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 37

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 37



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia
di tutela dell'ambiente e degli animali

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale riproduce il testo unificato di alcune proposte di legge in materia - di cui fu relatore l'onorevole Schmidt, presentatore di una di esse - che nella XIV legislatura ebbe un approfondito dibattito in Commissione Affari costituzionali e in Assemblea, con un confronto che avvenne senza vincoli di schieramento e pregiudizi di merito. Approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2004, il provvedimento peraltro non concluse il suo iter, in prima lettura, presso il Senato della Repubblica.
      L'introduzione nella Costituzione della tutela degli ecosistemi, della protezione delle biodiversità e del rispetto degli animali, prevista dalla presente proposta di legge costituzionale, appare conforme al principio dell'unitarietà dell'ambiente definito dalla giurisprudenza costituzionale, ad esempio con le sentenze n. 210 e n. 641 del 1987.
      In ordine alla tutela della flora, all'incremento della fauna, alla conservazione di «speciali formazioni geologiche e alle bellezze del paesaggio», con la sentenza n. 210 del 1987 la Corte costituzionale ha affermato che siamo dinnanzi a «valori estetici, scientifici, ecologici di pregio, che necessitano di interventi che ubbidiscano a una visione unitaria ed esigono una attività continua e sistematica». La Corte faceva riferimento, in quel caso, alla unitarietà del Parco dello Stelvio, oggetto di alcuni ricorsi, richiamando tuttavia interessi assoluti, si potrebbe affermare indisponibili. Se la salvaguardia dell'ambiente va intesa come «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività», se dunque si «tende a una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali», la definizione di istituti giuridici di protezione comprende «la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento
 

Pag. 2

delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva la persona umana in tutte le sua estrinsecazioni. Ne deriva - secondo la Corte - la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente».
      Con la sentenza n. 641 del 1987 la Corte costituzionale ha poi ribadito che «l'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente o separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità». Essa ha quindi così ulteriormente qualificato il concetto: «il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione».
      Tali princìpi della giurisprudenza costituzionale hanno orientato i lavori parlamentari della Camera dei deputati sia presso la I Commissione Affari costituzionali, anzitutto attraverso il lavoro del relatore Schmidt, sia in Assemblea. La reiezione dell'emendamento 1.18 presentato da un deputato della Lega Nord, nella seduta dell'Assemblea del 28 ottobre 2004, soppressivo del riferimento alla tutela degli animali, era la riaffermazione di quel concetto unitario che sarebbe risultato rafforzato dall'introduzione del terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, previsto dalla presente proposta di legge costituzionale.
      Una scelta del tutto coerente con gli indirizzi politici e la giurisprudenza comunitaria. Infatti, come ricordato in assemblea, il 28 ottobre 2004, dal presentatore della presente proposta, all'interno del «Trattato istitutivo della Costituzione europea, su iniziativa meritoria dell'esecutivo, in sede di Conferenza intergovernativa, è stato inserito l'articolo 5-bis, che fa riferimento all'impegno dell'Unione e degli Stati membri a tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. Quindi, da questo punto di vista, il testo che inseriamo nell'articolo 9 della Costituzione è assolutamente rispettoso sia del Trattato (...), comprensivo di questo nuovo articolo proposto dall'Italia, sia di quanto già contenuto nella legislazione italiana per quanto concerne da una parte la protezione della fauna e, dall'altra, il prelievo venatorio». Tali aspetti, ad esempio, riguardano la legge 20 luglio 2004, n. 189, che il Parlamento ha votato all'unanimità, relativa al divieto di maltrattamento degli animali.
      Il nuovo Parlamento della XV legislatura è chiamato a riprendere il lavoro positivo e ampiamente condiviso svolto nella precedente legislatura e a condurre auspicabilmente a conclusione l'iter parlamentare di questa importante riforma costituzionale.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

      «Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su