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PDL 71

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 71



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, si dettano i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona portatrice di handicap, ossia di un soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
      Dal momento che la centralità della famiglia nell'assistenza dei portatori di handicap risulta essere un dato consolidato (ai sensi anche della legge n. 328 del 2000, che riconosce e sostiene il ruolo peculiare della famiglia nella cura della persona, predisponendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali ad hoc), è opportuno altresì tenere conto delle difficoltà di organizzazione della vita domestica, di quelle legate all'attività lavorativa, dei problemi di relazione e di comunicazione, della fatica e del logoramento delle persone sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente i portatori di handicap nonché le difficoltà di natura economica che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni onerosi e prolungati nel tempo.
      A queste finalità risponde la presente proposta di legge che prevede (senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) il prepensionamento per i genitori che assistono figli portatori di handicap in condizioni di massima gravità. Inoltre, con la presente proposta di legge lo Stato realizza un risparmio derivante dall'eliminazione dei costi per supplenze e per sostituzioni che nella realtà attuale si verificano a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipendente
 

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pubblico a causa dell'assistenza dovuta al familiare portatore di handicap.
      L'accoglimento della presente iniziativa legislativa è altresì auspicabile anche sotto l'aspetto psico-affettivo che risulta così notevolmente valorizzato: il soggetto portatore di handicap potrebbe infatti essere amorevolmente curato e assistito senza problemi di disponibilità di tempo nell'ambito familiare, invece di essere affidato ad appositi istituti le cui prestazioni, come è noto, vengono pagate in massima parte dallo Stato.
      Al fine di evitare una eccessiva generalizzazione della concessione del privilegio pensionistico, la presente proposta di legge si riferisce unicamente al caso di invalidità di maggiore gravità quale risulta essere quello dell'inabile al 100 per cento con necessità di assistenza continua, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. Il genitore che assiste un figlio portatore di handicap in condizioni di gravità, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito di venti annualità di contribuzioni versate, può, a domanda, chiedere di usufruire del collocamento anticipato in quiescenza. Qualora la presenza di tali soggetti in famiglia sia superiore ad una unità, possono chiedere il prepensionamento entrambi i genitori».


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