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PDL 98

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 98



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Legge speciale per le storiche contrade di Siena

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di superare i contrasti tuttora esistenti a livello amministrativo sulla natura giuridica delle storiche contrade di Siena e sulla loro conseguente disciplina giuridico-tributaria.
      Va premesso che le contrade di Siena, le cui origini storiche, unitamente alle relative compagnie (quali corpi militari), vengono datate intorno al 1200 (vedasi per tutti: Cecchini e Neri, «Il Palio di Siena», Siena, 1958), oltre alle funzioni militari, svolgevano compiti di polizia urbana, di esecuzione di opere e servizi pubblici, di pagamento delle imposte, eccetera.
      Occorre poi ricordare che la Principessa Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa della Toscana e Governatrice di Siena, con bando del 7 gennaio 1729 delimitò il territorio delle 17 contrade con una precisa confinazione, tuttora osservata: tale bando costituisce in sé il titolo di riconoscimento moderno della personalità delle contrade esistenti, sulla cui capacità giuridica, del resto, non possono esistere dubbi, posto che ab antiquo esse sono state proprietarie di immobili, hanno contrattato, sono state parti in giudizio, eccetera. Trattasi, dunque, sempre modernamente parlando, di una sorta di «riconoscimento per legge», attesa la loro storica realtà istituzionale, sia interna che esterna, con propria autonomia, in stretto collegamento - peraltro - con la personalità e con l'autorità del comune di Siena.
      Con l'unificazione d'Italia, sono poi divenuti soggetti del nuovo ordinamento tutti quelli già esistenti negli Stati preunitari: fra questi le contrade di Siena che hanno continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, e sia pure con qualche correzione determinata dal nuovo assetto della pubblica amministrazione, le proprie
 

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funzioni di interesse generale, nell'ambito del comune di Siena.
      Successivamente, anche quando il nuovo codice civile del 1942 ha richiesto il provvedimento di riconoscimento con natura costitutiva, le contrade hanno conservato la loro caratteristica di enti morali di antico diritto, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza, occorre fare riferimento alla legislazione del tempo, che prima non richiedeva il requisito del riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica.
      Nell'attuale ordinamento, pertanto, i giuristi non hanno avuto dubbi nel ritenere che le contrade di Siena debbano essere considerate quali persone giuridiche di antico diritto (Cantucci, «La natura giuridica della Contrada», in Miscellanea di studi in memoria di Giovanni Cecchini, II, Siena, 1964, p. 82 ss., e in Scritti giuridici, Milano, 1982, p. 452 ss.; Comporti, «La tutela degli stemmi, degli emblemi, dei colori delle Contrade di Siena», Relazione al 1o incontro-dibattito Contrade e territorio, Atti del Convegno, Siena, 1980, p. 36 ss., e in Studi senesi, 1982, p. 298 ss.; Ponticelli, «Postulati tecnici della qualificazione delle contrade senesi come persone giuridiche pubbliche», in Studi senesi, 1988, p. 222 ss.) e hanno difeso la natura pubblicistica di tale personalità, stante le finalità di pubblico interesse perseguite senza scopo di lucro ed i controlli penetranti da parte dall'amministrazione comunale stabiliti nel regolamento del Palio.
      La tesi della personalità giuridica delle contrade, emergente già dal regolamento del Palio (articolo 9) e dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, di proroga della legge speciale per Siena, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che, con sentenze n. 13829 del 2001, n. 2414 del 2003 e n. 2542 del 2003, ha rigettato i ricorsi proposti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato nelle controversie in atto rispettivamente con le contrade della Civetta, della Tartuca e della Torre, partendo dalla qualificazione delle storiche contrade di Siena come persone giuridiche pubbliche di antico diritto e traendo le relative conseguenze in ordine alla disciplina tributaria applicabile alle singole questioni.
      Tuttavia, poiché i contrasti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato sono aumentati ed esistono ancora numerose discussioni relativamente all'applicazione della normativa tributaria sui singoli aspetti dell'attività delle storiche contrade e delle società di contrada, sussiste vivo interesse di carattere generale all'emanazione di una legge speciale che possa risolvere tali discussioni e dubbi, per consentire un più sereno operare delle storiche contrade di Siena, nel loro plurisecolare radicamento nella città di Siena.
      I profili su cui si articola la presente proposta di legge sono:

          1) equiparazione, inquadramento e riconoscimento giuridico delle storiche contrade di Siena quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

          2) equiparazione, inquadramento e riconoscimento giuridico delle libere associazioni dei contradaioli di ciascuna contrada (cosiddetta «società di contrada») quali organismi funzionali alle storiche contrade e come tali rientranti nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

          3) individuazione della natura e delle caratteristiche della raccolta dei contributi tra i contradaioli consegnati agli incaricati di ciascuna storica contrada, ai fini della partecipazione alla carriera e per il conseguimento della vittoria nella corsa del Palio.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le storiche contrade di Siena, quali persone giuridiche pubbliche di antico diritto, svolgono tradizionalmente finalità sociali di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale e organizzano le attività istituzionali, come previsto dai rispettivi statuti e, sotto la vigilanza del comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii secondo gli usi e le secolari tradizioni che caratterizzano la comunità senese.
      2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, le prestazioni offerte dai singoli contradaioli, anche da quelli chiamati a ricoprire le cariche previste da ciascuno statuto o regolamento delle storiche contrade, sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna storica contrada e della intera comunità senese.
      3. Le storiche contrade di Siena, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, sono organizzazioni senza fine di lucro e come tali sono equiparate agli effetti tributari alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o agli enti pubblici territoriali.

Art. 2.

      1. Le somme incassate, le libere sottoscrizioni e donazioni dei singoli contradaioli, comunque denominate, funzionali alla gestione e all'attività connessa al Palio, relative alle carriere o alle corse programmate, secondo i tempi e le indicazioni stabiliti dal comune di Siena e dal regolamento per il Palio, nonché al conseguimento della vittoria sul campo, non costituiscono reddito imponibile.

 

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      2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, i preposti persone fisiche incaricati di gestire l'attività connessa al Palio non assumono la qualifica di sostituto d'imposta.

Art. 3.

      1. Le libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada», sono funzionali alle storiche contrade di Siena e operano all'interno delle stesse per il conseguimento delle loro finalità istituzionali; ad esse si applicano le disposizioni della presente legge.
      2. Le iniziative delle società di contrada, nello svolgimento delle attività tradizionali connesse alle storiche contrade, effettuate con il contributo volontario e gratuito dei contradaioli in favore degli stessi, costituiscono attività senza fine di lucro.

Art. 4.

      1. I princìpi a cui si ispirano da tempo immemorabile le storiche contrade di Siena sono i seguenti:

          a) ciascuna delle diciassette storiche contrade persegue finalità di interesse sociale, cittadino e collettivo;

          b) le storiche contrade attuano la propria attività secondo princìpi di solidarietà sociale e svolgono solo la propria attività istituzionale;

          c) le storiche contrade non distribuiscono utili sotto alcuna forma;

          d) il patrimonio delle storiche contrade è destinato e utilizzato esclusivamente per il perseguimento di fini collettivi e non individuali;

          e) le storiche contrade garantiscono l'effettività del naturale rapporto associativo, secondo i fondamentali princìpi democratici.

 

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      2. Gli stessi princìpi di cui al comma 1 si applicano alle libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada».

Art. 5.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le controversie pendenti e in corso alla data della sua entrata in vigore riguardanti le storiche contrade di Siena e le libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada».


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