Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 136

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 136



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Modifiche agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti l'inserimento tra gli oneri deducibili di erogazioni finalizzate alla tutela dell'ambiente

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La necessità di salvaguardare l'ambiente costituisce una priorità ormai da tutti riconosciuta.
      La presentazione della proposta di legge è connessa all'opportunità di valutare se il nostro patrimonio forestale svolga in modo adeguato l'insieme di funzioni con le quali la foresta provvede a mantenere in equilibrio l'ecosistema delle nostre valli.
      Dal primo inventario forestale, completato nel 1986 dal Corpo forestale dello Stato, risultava che la superficie forestale era di ettari 8.675.100, così ripartiti: fustaia, ettari 2.178.900 (25,1 per cento); ceduo, ettari 3.673.800 (42,3 per cento); formazioni particolari, produzioni speciali, altre superfici, ettari 2.822.400 (36,6 per cento).
      Secondo le statistiche della FAO, le produzioni legnose medie annue per ettaro, in Italia, sono circa 3 metri cubi, mentre in Germania salgono a circa 5,65 metri cubi. Eppure l'Italia usufruisce di un'irradiazione solare certamente superiore a quella disponibile in Germania.
      La bassa produttività, in Italia, è dovuta alla notevole estensione dei boschi cedui. In Germania, invece, le fustaie prevalgono largamente interessando l'89 per cento della superficie forestale all'ovest e il 91,50 per cento all'est; e ciò eleva la produttività. Per produrre un metro cubo di legno occorrono anche 820 metri cubi di anidride carbonica assorbita dall'atmosfera; perciò la produzione legnosa riduce il tasso di anidride carbonica nell'atmosfera. Per di più, l'anidride carbonica stivata nel legno è esclusa dal suo ciclo se il legno non è bruciato.
      Inoltre, la produzione di bioenergia delle foreste condiziona la conservazione e
 

Pag. 2

la fertilità del suolo, la regimazione delle acque meteoriche e il rimpinguamento delle falde freatiche, rende ameno il paesaggio e incrementa la vita animale.
      Alcuni privati hanno già realizzato nel nostro Paese interventi silvicolturali, dimostrando la fattibilità e l'utilità della pratica di restauro delle foreste nei boschi cedui.
      Valga l'esempio del Rotary Club di Parma che, con fondi propri, a decorrere dalla metà degli anni novanta, attuando il dirado selettivo di un bosco ceduo, radicato nel Cornigliese (Parma), ha avviato il restauro naturale della foresta, per farla divenire, con il fluire degli anni, simile a quella preesistente alla ceduazione.
      In seguito, anche per ottenere un legittimo ritorno d'immagine, la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento (Federlegno-Arredo) e il Comitato organizzatore del salone del mobile italiano (Cosmit) di Milano hanno risposto all'invito del Rotary Club e hanno finanziato, con 90 milioni di lire, il restauro delle foreste su diciotto ettari di boschi cedui al Passo dello Zovallo di Bedonia (Parma); nell'anno 1993 sono stati programmati interventi su circa 266 boschi cedui posti nel parmense, in Brianza e in provincia di Reggio Emilia, con una spesa di oltre un miliardo di lire, compresi i contributi comunitari.
      Al fine di incrementare questi interventi e diffondere la pratica dei restauri delle foreste nei boschi cedui dalle Alpi agli Appennini da parte di singoli e di società private, pare opportuno estendere i benefìci previsti dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, anche alle somme spese per i restauri delle foreste, come disposto con legge 6 dicembre 1991, n. 394, per le elargizioni in denaro a favore degli enti parco.
      Lo Stato, oltre a promuovere la salvaguardia dell'ambiente, beneficerà di alcuni vantaggi.
      In sintesi, per ogni 100 euro di spese, 50 proverrebbero dai contributi comunitari, 25 sarebbero offerti dai privati e dagli sponsor e 25 sarebbero conseguenti alla defiscalizzazione.
      Peraltro, alle somme fatturate per i lavori di restauro si applica l'aliquota IVA del 20 per cento; pertanto lo Stato per ogni 100 euro di lavori avrebbe un costo reale di 5 euro in quanto 20 sarebbero recuperati con l'IVA.
      Inoltre, le agevolazioni comunitarie consentirebbero il ritorno di parte dei fondi che lo Stato italiano versa all'Unione europea stessa. Altri e ben più positivi riscontri sono dati dalla creazione di nuovi posti di lavoro, a costo zero, in zone in cui occorre sostenere l'attiva presenza dell'uomo, e l'agricoltore potrà migliorare il bilancio della sua azienda di montagna prestando la sua opera per restaurare la foresta nei boschi cedui.
      Il Corpo forestale dello Stato, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, avrà il compito di controllare il corretto investimento nell'ambiente di una quota del prodotto interno lordo; di garantire ai privati, agli sponsor ed a quanti li hanno attivati l'avvenuta esecuzione dei lavori, nonché di certificare il restauro delle foreste nei boschi cedui per consentire ai loro proprietari di fruire delle agevolazioni fiscali.
      Si rendono necessarie due differenti esplicite norme, a seconda che si tratti di privati contribuenti o di imprese vere e proprie. Per quanto si riferisce ai privati contribuenti si propone l'inserimento della fattispecie oggetto della presente proposta di legge fra gli oneri deducibili di cui al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per quanto si riferisce alle imprese, si prevede la totale deducibilità delle spese sostenute per il restauro delle foreste nei boschi cedui, con la modifica dell'articolo 100 del citato testo unico, concernente gli oneri di utilità sociale.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1.  Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

          «l-quinquies) le spese sostenute per il restauro dell'alto fusto nei boschi cedui, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione e conservazione delle foreste nonché le erogazioni liberali ed i contributi versati ad enti o istituzioni pubblici o associazioni legalmente riconosciuti o loro consorzi che, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono le attività di cui alla presente lettera finalizzate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato previo accertamento della loro congruità. Allo stesso Corpo forestale è demandato il compito di stabilire i tempi e i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e conservazione di cui alla presente lettera, nonché di vigilare sulla effettiva destinazione agli scopi indicati delle erogazioni liberali fatte agli enti o istituzioni pubblici o associazioni legalmente riconosciuti e loro consorzi».

      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «3-bis. Le spese, le erogazioni liberali ed i contributi di cui alla lettera l-quinquies) del comma 1 dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti ed alle condizioni ivi indicati».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su