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PDL 379

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 379



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia e istituzione del Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre all'attenzione del Parlamento il problema, sempre attuale, degli indennizzi agli esuli italiani che, alla fine della seconda guerra mondiale, con la cessione alla Jugoslavia delle terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, furono costretti a un vero e proprio esodo dai luoghi che avevano abitato per secoli, abbandonando tutte le loro proprietà.
      Da quegli eventi è trascorso oltre mezzo secolo, e da oltre mezzo secolo la gran parte degli esuli residenti in Italia attende ancora un equo indennizzo per i propri beni andati perduti, usati dall'Italia quale risarcimento alla Jugoslavia per i danni di guerra.
      Il problema degli indennizzi, infatti, è stato più volte sollevato; spesso vi sono stati da parte dei governi altisonanti promesse e impegni di soluzione mai seguiti da azioni legislative concrete. Con la presente proposta di legge si vuole colmare questa grave mancanza morale e materiale, individuando uno strumento che consenta di superare le problematiche che finora hanno impedito di stanziare nel bilancio dello Stato adeguate somme da destinare agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati. Indennizzi che complessivamente ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro.
      Lo strumento finanziario si sostanzia in quello comunemente noto come «otto per mille».
      Dal 1985, anno della sua istituzione, lo strumento dell'otto per mille ha trovato applicazione nei campi più disparati. Nato in attuazione dei nuovi accordi fra lo Stato
 

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italiano e la Chiesa cattolica per il sostentamento del clero, la sua sfera di applicazione si è allargata negli anni, ricomprendendo, oltre alle altre confessioni presenti in Italia, interventi statali straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.
      La presente proposta di legge prevede quindi la destinazione di una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'indennizzo per gli esuli istriani, fiumani e dalmati: le somme destinate a tale finalità verrebbero accreditate su un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale confluirebbero anche somme stanziate annualmente dallo Stato, così da integrare l'entità degli indennizzi dovuti.
      È evidente che una soluzione del genere, rendendo parte attiva il contribuente, stimolerebbe i cittadini italiani, sia quelli allontanati dalle terre cedute (e i loro figli e parenti) sia coloro che sono sensibili a questa problematica, a destinare una quota predefinita delle tasse da loro comunque pagate alla soluzione di questo cinquantennale problema.
      Parallelamente, lo Stato avrebbe a disposizione uno strumento concreto per dare finalmente una risposta veloce e definitiva alle aspettative degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Si auspica pertanto una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dall'anno 2007, una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.
      2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tale fine il dichiarante appone l'indicazione: «Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati» nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2007, per la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2006.

Art. 2.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, aventi la qualifica di profugo.
      2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze formula una graduatoria in ordine alla data di presentazione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Art. 3.

      1. Le procedure di indennizzo devono essere completate entro cinque anni dalla decorrenza del primo anno finanziario di applicazione della presente legge.

 

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Art. 4.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina l'importo complessivo necessario per soddisfare tutte le richieste di indennizzo entro il periodo di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle previsioni sul gettito fiscale relativo ad ogni anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'entità complessiva degli indennizzi erogabili nell'anno finanziario in corso, che non deve essere inferiore al 25 per cento dell'importo complessivo degli indennizzi da erogare.

Art. 5.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo derivante dall'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente.

Art. 6.

      1. A decorrere dall'anno 2007, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma pari al gettito dell'otto per mille destinato agli esuli istriani, fiumani e dalmati ai sensi dell'articolo 1, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo di imposta precedente.

 

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Art. 7.

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'erogazione degli indennizzi a decorrere dal mese di luglio di ogni anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 2, e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno in corso.
      2. Per la copertura della differenza di cui all'articolo 5, comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a istituire una apposita unità previsionale di base nell'ambito del proprio stato di previsione per ogni anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino all'esaurimento delle domande di indennizzo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.


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