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PDL 381

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 381



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENIA

Disposizioni in materia di corresponsione della pensione sociale ai percettori di pensioni di guerra

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di modificare la normativa vigente in materia di assegni sociali erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, per un errore nella formulazione della legge in vigore, vengono decurtati, a danno dei beneficiari, degli importi agli stessi dovuti dallo Stato per pensioni di guerra.
      Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, recita: «Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefìci economici e assistenziali».
      Tutto bene nella norma citata, soltanto che si è verificato un problema a danno dei percettori della pensione sociale (ora assegno sociale) poiché l'articolo 5 della legge n. 261 del 1991 sopra richiamato ha sostituito il solo primo comma dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, lasciando inalterate le disposizioni dell'articolo 26, terzo comma, della legge 30
 

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aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, che prevedono invece la commutabilità (e non l'irrilevanza) delle pensioni di guerra al fine dell'integrazione del requisito reddituale della pensione sociale.
      Del problema si è occupata anche la Corte costituzionale con ordinanza n. 143 del 9 maggio 2001. Con tale ordinanza la Corte ha dovuto giocoforza dichiarare infondata e quindi respingere la questione di legittimità sollevata dal pretore di Trani, sostenendo ovviamente che «rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste la situazione di bisogno».
      L'approvazione della presente proposta di legge renderebbe giustizia ai pensionati sociali (i più miseri tra i beneficiari di pensione INPS, in quanto vuol dire che non godono di nessun altro reddito, tranne eventualmente la casa di abitazione), decretando che anche per gli assegni sociali dell'INPS varrebbe la stessa regola in vigore per tutti gli altri trattamenti previdenziali e assistenziali legati al reddito, che cioè le pensioni di guerra non fanno reddito, avendo incontestabilmente natura risarcitoria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e il numero 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, sono abrogati.


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