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PDL 451

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 451



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUGGHIA

Disposizioni per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le regioni, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, hanno adottato norme per disciplinare l'attività di commercio sulle aree pubbliche e nei locali privati. In particolare, osservando i princìpi dell'articolo 6, sono stati fissati i criteri di programmazione delle attività, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
      Attraverso la programmazione regionale, il legislatore ha ritenuto di valorizzare e favorire lo sviluppo della rete commerciale nazionale contestualmente alla riqualificazione dei centri urbani fissando un legame più stretto fra programmazione urbanistica e programmazione commerciale. Infatti, tra gli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è previsto per i centri storici lo scopo di «salvaguardare e qualificare» le attività commerciali esistenti e di tutelare «gli esercizi aventi valore storico e artistico» anche per evitare processi di espulsione dalle stesse attività.
      Sulla base dei criteri di programmazione regionale i comuni sono chiamati ad individuare, negli strumenti urbanistici comunali, i limiti a cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali per i centri storici e le località di particolare interesse artistico e naturale, ai fini della tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano a cui sono tenuti a provvedere.
      L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, prevede che, per favorire e rivitalizzare il tessuto sociale e culturale dei centri storici, le regioni provvedano
 

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ad emanare disposizioni per attribuire ai comuni maggiori poteri riferiti alla localizzazione e all'apertura dei servizi di vendita, in particolare per rendere compatibili le attività commerciali con le funzioni territoriali, relativamente alla viabilità, alla mobilità dei centri storici e all'arredo urbano, accordando eventuali agevolazioni tributarie e contributi di carattere finanziario.
      L'esigenza di potenziare l'attività di commercio delle piccole e medie imprese legate al contesto sociale e alle tradizioni della città, sostenendone la competizione con le società multinazionali della grande distribuzione, è quindi da tempo avvertita dal Parlamento.
      Tuttavia è necessario individuare forme di incentivazione per aiutare i comuni e le regioni ad attuare la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali, nonché per favorire forme di associazionismo e di cooperazione fra gli operatori rafforzando il nesso fra commercio, artigianato, produzione locale e riqualificazione dei centri urbani.
      Scopo della proposta di legge è appunto quello di sviluppare nuovi tipi di organizzazione consentendo alle piccole e medie imprese di ammodernare la rete distributiva e di «fare sistema» realizzando servizi comuni e promuovendo lo sviluppo del territorio nel contesto in cui si trovano ad operare, anche attraverso attività fieristico-espositive e mostre-mercato permanenti dei prodotti.
      Come ricordato, il decreto legislativo n. 114 del 1998 attribuisce ai comuni la potestà di concedere facilitazioni tributarie e contributi di sostegno finanziario per agevolare il commercio nei centri storici. È necessario, a tale fine, attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale, anche un intervento dello Stato per potenziare il commercio e realizzare interventi di urbanizzazione primaria e secondaria finalizzati a migliorare l'accessibilità dei centri storici, favorendo progetti di iniziativa pubblica convenzionati con gli operatori interessati.
      Inoltre, è necessario estendere le agevolazioni previste con il Fondo nazionale ai centri commerciali naturali, che possono anche essere localizzati all'esterno del perimetro dei centri storici, ma che si configurano come centri commerciali programmati dai comuni e gestiti in forma convenzionata da dettaglianti, artigiani, produttori che sviluppano l'occupazione e l'economia del territorio.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge e definisce i concetti di centro storico e di centro commerciale naturale, prevedendo forme di intesa e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali e l'individuazione degli interventi necessari.
      Con l'articolo 2, al comma 1, si istituisce il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali; inoltre si affida ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, la determinazione degli indirizzi per la ripartizione del Fondo. Al comma 2 si determinano i criteri per l'assegnazione di una quota del Fondo ai comuni che ne fanno richiesta, attraverso programmi di iniziativa pubblica convenzionati con gli operatori interessati e le loro associazioni di rappresentanza.
      Con l'articolo 3 è individuata la copertura finanziaria delle norme recate dalla legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, sono realizzate forme di intesa e di coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di razionalizzare, qualificare e potenziare la rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali.
      2. Ai fini della presente legge, sono definiti «centri storici» le aree cittadine perimetrate ai sensi della vigente normativa urbanistica e «centri commerciali naturali» le aree gestite in forma associata dagli operatori che, per caratteristiche urbane, storiche o culturali, si configurano o possono configurarsi come forme associate di vendita programmate dai comuni e intese a riqualificare il commercio, a sviluppare l'occupazione e a favorire il mercato dei prodotti tipici e locali.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali).

      1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Il Fondo può finanziare progetti di carattere interregionale ovvero progetti presentati da singole regioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
      2. Una quota delle risorse del Fondo è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi di iniziativa pubblica, convenzionata con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'aggregazione degli operatori commerciali e artigianali nei centri storici e nei centri commerciali naturali. Tali programmi devono individuare gli interventi di interesse pubblico e le opere di interesse dei privati, nonché il costo di ogni singolo progetto con il relativo programma cronologico di attuazione.
      3. I programmi di cui al comma 2 sono finalizzati a:

          a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane interessate, per valorizzare il commercio promuovendo nuova occupazione e per migliorarne l'accessibilità, anche attraverso sistemi integrati di parcheggi e di mezzi di trasporto ecologici di carattere pubblico e privato;

          b) favorire la ristrutturazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli esercizi commerciali e artigianali;

          c) promuovere l'attività fieristico-espositiva e l'organizzazione di mostre-mercato permanenti dei prodotti.

      4. I finanziamenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 2 sono fissati nelle seguenti misure:

          a) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse dei privati;

          b) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico e fino al 90 per cento delle spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a carattere ecologico.

 

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      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia di aiuti dello Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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