|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 508 |
a) nei soggetti talassemici in una quasi totale assenza di produzione di globuli rossi da parte degli organi emopoietici; conseguentemente, se tale soggetto non viene adeguatamente curato può andare incontro a una morte prematura nei primissimi anni di vita (cioè non appena si arresta la produzione di emoglobina fetale (Hf) e dovrebbe cominciare la produzione di emoglobina cosiddetta «adulta»);
b) nei drepanocitici, gli organi emopoietici producono emoglobina adulta falciforme (drepanon = falce) che, a causa dello stress, dell'altitudine, del freddo o del caldo intenso o di concause patogene di qualsiasi natura, precipita ed i globuli si cristallizzano, si aggregano tra di loro, provocando trombosi nei capillari più piccoli che causano uno stato patogeno con dolori atroci nelle varie parti del corpo colpite (muscoli, ossa dello scheletro, eccetera), con danno talvolta delle stesse parti. In alcuni casi, quando viene colpito un organo vitale (cervello, cuore, polmoni eccetera) può avvenire la morte del soggetto
1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate e altre iniziative volte a combattere e a prevenire la talassemia, la drepanocitosi, nonché tutte le altre forme di emoglobinopatie genetiche anche combinate, da considerare patologie ad alto rischio e ad elevato interesse sociale.
2. Le emoglobinopatie sono, altresì, considerate patologie rare e fruiscono di tutte le agevolazioni previste dalla legge sulle malattie rare e per i farmaci orfani.
3. L'intervento dello Stato attraverso le regioni e le province autonome, ai sensi del comma 1, è volto:
a) alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce delle patologie di cui al comma 1;
b) alla cura e alla riabilitazione dei malati delle patologie di cui al comma 1;
c) all'agevolazione dell'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati;
d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitarie del cittadino malato, dei suoi familiari e dell'intera popolazione a rischio e non a rischio;
e) a provvedere all'aggiornamento e alla preparazione professionali del personale socio-sanitario addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca finalizzati al miglioramento degli standard di prevenzione, di diagnosi, di cura e di ricerca farmacologica e genetica finalizzati alla guarigione delle patologie di cui al comma 1.
1. Ai fini della prevenzione delle patologie di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano alle aziende sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei diretti a:
a) individuare, mediante screening obbligatori, le fasce di popolazione portatrici asintomatiche a rischio delle emoglobinopatie genetiche;
b) attuare una campagna informativa a largo raggio nelle scuole, nei posti di lavoro, in tutti i luoghi di prevenzione e di cura pubblici e privati, in tutti i laboratori e gli studi professionali medici, nei consultori pubblici e privati, e negli uffici demografici comunali, mediante un obbligo informativo imposto, in particolare, agli uffici dello stato civile, alle parrocchie e a ogni altro luogo ritenuto opportuno;
c) attuare una diagnosi obbligatoria precoce in tutti i nati;
d) individuare le strutture ospedaliere deputate ad attuare la prevenzione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, a livello ospedaliero o universitario, un centro regionale di alta specializzazione di riferimento, con funzioni di ricerca, di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione dei malati di cui alla presente legge, di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative e informative. Le regioni e le province autonome assicurano al centro personale, strutture e attrezzature adeguati alla consistenza percentuale dei pazienti assistiti in rapporto alla popolazione residente.
2. Il centro può avvalersi del supporto assistenziale dei servizi o dei centri ospedalieri
1. Al cittadino affetto da talassemia, da drepanocitosi o da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche è rilasciata dal centro di cui all'articolo 3 una tessera personale che attesta l'esistenza della patologia.
2. Il modello della tessera deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La tessera, nella forma più adeguata per una lettura anche automatizzata, riporta dettagliatamente la patologia di base, le eventuali patologie connesse e le complicanze correlate.
4. La certificazione contenuta nella tessera personale attestante la sussistenza della patologia ha efficacia probatoria nei confronti di ogni altro ente, organo o commissione operante nel territorio dello Stato.
5. In sede di prima attuazione della presente legge la tessera è sostituita da una certificazione rilasciata da un centro di talassemia o da un servizio o un centro di day-hospital già esistente o istituito ai sensi dell'articolo 5.
1. La regione o la provincia autonoma, in accordo con il Piano sanitario nazionale, individua una o più aziende ospedaliere, a seconda del numero dei pazienti assistiti, e comunque non inferiore a trenta, presso le quali istituire servizi o centri per la diagnosi e la cura della talassemia in regime ambulatoriale o di day-hospital, al fine di garantire agli stessi la possibilità di effettuare le terapie trasfusionali periodiche in
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono gratuitamente il materiale medico, tecnico, farmaceutico, direttamente o attraverso le aziende sanitarie locali, sulla base della certificazione contenuta nella tessera personale di cui all'articolo 4.
2. I farmaci salva vita e quelli necessari alla cura delle patologie di base o di quelle connesse, indipendentemente dal reddito, sono esenti da ticket e sono gratuitamente forniti dalle aziende ospedaliere, che curano tale servizio a mezzo delle farmacie interne. La loro fornitura al paziente viene effettuata tramite i centri o i servizi di cui all'articolo 5. I farmaci concessi sono quelli indicati nell'apposita sezione della tessera personale di cui all'articolo 4.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finanziano progetti di ricerca finalizzati alla cura, alla prevenzione e alla guarigione delle patologie talassemica e drepanocitica nonché di ogni altra forma combinata di emoglobinopatia genetica, su proposta dei
1. Lo Stato promuove l'inserimento dei cittadini affetti da talassemia, da drepanocitosi o da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche nel mondo del lavoro.
2. La talassemia, la drepanocitosi e le altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono compatibili con il diritto all'inserimento nel mondo del lavoro, anche quando, a seguito degli accertamenti medico-legali, venga determinata l'invalidità al 100 per cento e venga concesso il diritto all'indennità di accompagnamento.
3. L'accertamento delle residue capacità lavorative è eseguito dai centri di cui all'articolo 3, annotato, su richiesta degli interessati, sulla tessera di cui all'articolo 4 e fa fede ai sensi di legge.
4. La certificazione di cui al comma 3 del presente articolo dà diritto alla iscrizione negli elenchi speciali di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
1. La talassemia, la drepanocitosi e le altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche non sono cause ostative all'accertamento dell'idoneità fisica per lo svolgimento delle attività sportive non competitive.
1. Nei confronti dei portatori sani di talassemia o di drepanocitosi o di altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche non può essere operata alcuna forma di discriminazione ai fini del servizio civile nazionale e dell'assunzione nei corpi militarizzati.
1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non è correlata alle attitudini, ma alla concreta impossibilità di svolgere le primarie funzioni vitali senza l'assistenza prevalente, anche non continua, di terzi.
1. Ai cittadini affetti da talassemia, da drepanocitosi e da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
1. Lo Stato riconosce le associazioni di persone affette da talassemia, da drepanocitosi o da forme combinate di emoglobinopatie genetiche, e dei loro familiari fino al secondo grado in linea retta e collaterale, come organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi regionali emanate in materia, con diritto a essere iscritte agli albi delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fare parte di una sola associazione ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge.
3. Alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, aventi sede e operanti nel territorio dello Stato, sono concessi contributi dalle regioni e dalle province autonome competenti per:
a) la realizzazione di programmi rivolti all'informazione e alla prevenzione delle talassemie, delle drepanocitosi e delle altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche, ivi compreso il fenomeno dei portatori sani di talassemia;
b) l'attuazione di interventi volti a garantire la tutela della salute nei luoghi di lavoro dei soggetti affetti da forme di emoglobinopatie;
c) il sostegno psicologico e sociale, ivi compresa l'attività di segretario sociale, in favore dei soggetti talassemici;
d) il funzionamento delle associazioni.
4. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi, con le stesse modalità, anche per la promozione dell'immagine dei soggetti talassemici nella società e per la lotta, anche sotto il profilo legale, contro la loro emarginazione negli ambiti di vita e di lavoro. L'erogazione dei contributi alle associazioni è disposta con decreto dell'assessore regionale o della provincia autonoma competente in materia di sanità.
5. I programmi di cui alla lettera a) del comma 3, predisposti dalle associazioni, sono presentati entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno all'assessorato regionale competente in materia di sanità.
6. I contributi di funzionamento di cui alla lettera d) del comma 3 sono concessi in relazione alle spese preventivate e, in ogni caso in misura non superiore a 26.000 euro per ogni associazione in proporzione agli associati talassemici, drepanocitici e affetti da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche.
7. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di presentare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di concessione dei contributi, la documentazione in originale relativa alle spese effettivamente sostenute, pena la decadenza per l'anno successivo dal diritto ai contributi previsti dal presente articolo.
8. I programmi e gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del presente articolo e di cui all'articolo 2 sono finanziati per l'intera spesa ammessa fino a un massimo di 26.000 euro per ciascuna associazione.
9. I contributi di cui al presente articolo sono attribuiti alle associazioni richiedenti da una commissione regionale o della provincia autonoma, composta da dieci membri, nominati dall'assessore regionale o della provincia autonoma competente in materia di sanità, della quale fanno parte, oltre all'assessore o a un suo delegato, tre soggetti talassemici maggiorenni o genitori o parenti di soggetti talassemici entro il secondo grado in linea retta e collaterale, nominati dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative, da un funzionario medico dell'assessorato
1. Tra i centri o i servizi istituiti dalla presente legge è costituito un sistema informativo automatizzato, denominato «Osservatorio epidemiologico nazionale» (OEN), collegato all'osservatorio epidemiologico regionale (OER), con sede presso la regione Sicilia, e con il supporto informatico istituito presso il medesimo OER, cui confluiscono tutti i dati epidemiologici a livello nazionale e a livello dell'Unione europea. L'OEN ha come scopo la gestione medico-scientifica automatizzata di tutti i pazienti, l'archiviazione di tutti i dati individuali, la gestione del registro nazionale della talassemia, della drepanocitosi e delle altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati statistici e farmacologici, nonché l'archiviazione di dati individuali relativi ai cittadini individuati come portatori sani di talassemia, di drepanocitosi o di altre forme genetiche di emaglobinopatia, anche combinate. Alla regione Sicilia sono rimborsate, da parte delle regioni e delle province autonome che fruiscono del sistema informativo, le spese di gestione dell'OEN sulla base del rendiconto finale delle spese per singola regione e provincia autonoma, da computare sulla base del numero dei pazienti o dei cittadini esaminati e inseriti nel sistema informativo.
2. Al sistema informativo di cui al comma 1 possono accedere lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione dell'articolo 13, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13 provvedono le regioni a carico dei rispettivi bilanci.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|